La sottile linea fra diffamazione ed esercizio del diritto

Redazione 23/06/11
Scarica PDF Stampa

Con la sentenza 9 giugno 2011, n. 23222 la Sezione V della Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa alla natura di un reclamo che un cliente insoddisfatto aveva inviato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, nel quale si lamentava dell’operato svolto dal professionista cui aveva affidato l’incarico.

L’attenzione della Corte si è soffermata, in particolare, sul probabile contenuto diffamatorio della lettera inviata (c’era stata condanna per diffamazione da parte dei giudici di merito) tenendo conto però del fatto che la missiva non era destinata ad una diffusione capillare, bensì inviata ad un organo individuato.

I precedenti giurisprudenziali presi in esame sono contrastanti: in base ad alcuni sembrerebbe escluso il reato allorquando le lettere e/o i reclami, pur avendo contenuto denigratorio, siano comunque destinati personalmente al titolare di un organo, mancando, nella specie, il requisito della comunicazione con più persone. Secondo altre pronunce, invece, il requisito della divulgazione a più persone sussisterebbe anche quando la busta della lettera sia sigillata e con la scritta “riservata personale”, ma tuttavia contenga la sollecitazione ad inoltrare tale comunicazione ad altre autorità; così come il suddetto requisito è stato ravvisato dove i reclami o lettere siano inviati ad organi individuati i quali in virtù dei compiti ad essi attribuiti debbano svolgere accertamenti o siano tenuti a promuovere procedimenti (è ciò che avviene, ad esempio, con riguardo ad un esposto indirizzato al titolare del potere disciplinare dell’Arma dei Carabinieri).

La V Sezione mostra di aderire a quest’ultimo orientamento, anche se annulla con rinvio la decisione di merito perché rileva ex officio l’esistenza di una scriminante: il diritto di critica.

Infatti le pronunce citate avevano escluso il reato di diffamazione richiamando l’art. 51 del codice penale (esercizio del diritto), scriminante cui viene ricondotto il diritto di critica. A sua volta il diritto di critica costituisce espressione della libertà di manifestazione del pensiero, bene costituzionalmente protetto dall’art. 21 della Costituzione, e che deve ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale considerando che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi.

Pertanto, anche se il ricorrente non aveva fondato il ricorso sull’esercizio del diritto di critica, la Corte esclude il reato ex officio e rinvia il processo al giudice di merito che, posta l’esistenza dell’elemento della comunicazione con più persone, dovrà verificare se nel concreto siano stati rispettati, nel contenuto degli atti “diffamatori”, i limiti che la giurisprudenza ha individuato con riferimento al diritto di critica, compresa la continenza delle espressioni usate (Lucia Nacciarone)

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento