La servitù di metanodotto non può costituirsi coattivamente

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Stante il principio del numerus clausus delle servitù coattive, non è ammissibile la costituzione forzosa della servitù di gasdotto

La vicenda origina dalla richiesta di rimozione delle tubature per l’adduzione del gas[1] installate sul terreno degli attori. In primo ed in secondo grado, i giudici di merito condannavano i convenuti alle spese di rimozione delle suddette tubature sistemate sul fondo attoreo giacché, in base alle risultanze della CTU, escludevano l’interclusione del predio dei convenuti e rigettavano la loro domanda riconvenzionale di costituzione coattiva di gasdotto. Veniva proposto ricorso per cassazione.

I ricorrenti sindacano la decisione assunta in appello e sostengono la necessità di un’interpretazione analogica delle norme in materia di servitù coattiva di acquedotto (artt. 1033 c.c. e ss.). Infatti, secondo il loro percorso argomentativo, occorreva tenere conto delle sopravvenute esigenze sociali rispetto all’epoca di emanazione del codice civile che, stante il diverso contesto storico, non considera l’approvvigionamento del metano quale servizio essenziale ed indispensabile. I supremi giudici disattendono tale lettura e confermano quanto sostenuto in appello: mentre le servitù volontarie possono avere ad oggetto qualsiasi utilitas[2], le servitù prediali coattive formano un “numerus clausus. In altre parole, le servitù coattive sono tipiche e pertanto non suscettive di interpretazione analogica. L’applicazione estensiva dell’art. 1033 c.c., in materia di acquedotto coattivo, viene ritenuta inammissibile attesa la non assimilabilità tra l’adduzione dell’acqua e quella del gas. Infatti, l’attraversamento di condutture contenenti metano determina una situazione di pericolo non ricorrente nel caso della servitù di acquedotto. La Suprema Corte, con la decisione in commento, ribadisce e conferma la costante giurisprudenza in materia di servitù coattive secondo cui «non sono ammissibili altri tipi [di servitù] al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela, dovendo escludersi anche un’applicazione estensiva delle norme previste» (in tal senso vedasi la sentenza della Corte Cass., Sez. II, 25 gennaio 1992, n. 820).

Le servitù coattive[3] hanno origine da un atto autoritario sia esso una sentenza o un provvedimento amministrativo, nondimeno il loro carattere coercitivo non dipende tanto dalla fonte quanto dall’obbligatorietà legale della loro costituzione[4]; essa è inderogabilmente vincolata all’esistenza dei presupposti di legge, quali l’interclusione del fondo, la carenza d’acqua et cetera. Il numero chiuso che caratterizza le servitù coattive preclude la creazione di nuovi schemi giuridici volti ad imporre forzosamente un peso su di un fondo al di fuori dei tipi tassativamente previsti dalla legge.

Anche la Corte Costituzionale, adita in materia, ha rigettato per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale[5] sollevata in riferimento all’art. 1033 c.c. nella parte in cui ammette la costituzione coattiva di acquedotto e non già quella di metanodotto. Infatti, nonostante il favor legislativo volto ad incentivare l’impiego del gas metano, spetta unicamente al legislatore introdurre un modello coercitivo nella disciplina dei rapporto tra fondi finitimi. A riprova di ciò, la Consulta precisa che «non è possibile desumere anche la scelta di un modello coercitivo nella disciplina dei rapporti tra fondi vicini che solo il legislatore potrebbe introdurre […] e che non può essere assunto da questa Corte come costituzionalmente vincolato proprio a causa dell’esistenza di fonti di energia alternative, di modalità tecniche di approvvigionamento del gas metano diverse dal trasporto attraverso condutture e, infine, della possibilità di giungere al medesimo risultato mediante atti di esercizio dell’autonomia privata» (Corte Cost., ordinanza 17 luglio 2002 n. 357).

La Corte di Cassazione, per le ragioni di cui sopra, ha rigettato il ricorso e conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Marcella Ferrari –  Avvocato del Foro di Savona

Email: marciferrari@gmail.com
Website: www.avvocatomarcellaferrari.it
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[1] Per essere precisi, si parla anche delle tubature per l’adduzione dell’acqua e dello scarico fognario, nondimeno queste due richieste vengono rigettate dalla Suprema Corte per altre ragioni che non sono oggetto della presente disamina.

[2] L’utilità (art. 1028 c.c.) rappresenta l’elemento funzionale della servitù; si tratta di un vantaggio obiettivo che il fondo trae da essa. L’utilitas deve riguardare il fondo e non già la persona del proprietario, in quest’ultimo caso si parla di “servitù irregolari o personali”. C.M.BIANCA, Diritto civile. La proprietà, 6, Milano, Giuffrè, 1999, 646 ss.

[3] Le servitù coattive previste dal codice civile sono: servitù di acquedotto, di scarico coattivo, di appoggio o infissione di chiusa, di somministrazione di acqua, di passaggio, di elettrodotto e di teleferica.

[4] Per un approfondimento vedasi  C.M.BIANCA, Diritto civile. La proprietà, 6, Milano, Giuffrè, 1999, 673 ss.

[5] Giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1033c.c. promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1997 dalla Corte d’appello di Milano, iscritta al n. 926 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Sentenza collegata

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