La resistenza a pubblico ufficiale assorbe il reato di violenza ma non anche quello di lesioni personali

Redazione 07/06/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 24554 del 5 giugno 2013 la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo che dopo essersi opposto ad un agente che tentava di identificarlo, gli aveva cagionato lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni.

Ad avviso dei giudici di legittimità, che non hanno accordato nessuno sconto di pena all’imputato, il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al pubblico ufficiale lesioni personali: in quest’ultima ipotesi, il reato di lesioni personali è aggravato dall’essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, è può concorrere con quello di cui all’art. 337 c.p.

Nel caso di specie, analizzano i giudici, la condotta di resistenza a pubblico ufficiale non si era esaurita nella semplice spinta diretta ad impedire ovvero ad ostacolare il compimento dell’atto del suo ufficio, ma si era sostanziata anche nell’uso di una più pregnante forza fisica idonea a cagionare le non lievi lesioni personali diagnosticate all’uomo.

E, in merito all’applicazione dell’aggravante dell’aver commesso il fatto contro il pubblico ufficiale, la Corte chiarisce che, sebbene possano esservi propri precedenti in cui la si nega, nei casi di lesioni personali volontarie commesse in concorso col delitto di resistenza a p.u., poiché la medesima condotta non può essere posta a carico dell’imputato come integrativa sia del citato reato sia della medesima circostanza aggravante, tal principio deve tuttavia ritenersi operante quando vi sia una piena sovrapponibilità del fatto in cui si sostanzia l’aggravante rispetto a quello che rappresenta l’elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 337 c.p.

Il che non era ravvisabile nel caso esaminato. 

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