La pubblica amministrazione può sempre, nella cura dell’interesse pubblico, rivedere le proprie decisioni

Redazione 09/02/12
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È legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto – disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso – laddove tale provvedimento è motivato con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa. Questa è, in sintesi, la conclusione cui è approdata la IV sez. del Consiglio di Stato, sent. 662 dell’8 febbraio, richiamando l’art. 21quinquies L. 241/1990, che consente un ripensamento da parte della amministrazione là dove questa ritenga di operare motivatamente una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario

I giudici di palazzo Spada, nell’occasione, ricordano che la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, in via alternativa, o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (Cons. Stato, sez. V, 18 -1-2011,n. 283).

Tale provvedimento, assunto in esercizio di potere di autotutela, deve essere, tuttavia, adeguatamente motivato, in particolare allorché incide su posizioni in precedenza acquisite dal privato, non solo con riferimento ai motivi di interesse pubblico che giustificano il ritiro dell’atto, ma anche in considerazione delle posizioni consolidate e all’affidamento ingenerato nel destinatario dell’atto da revocare.

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