La disciplina penitenziaria restrittiva della legge ex Cirielli non si applica alla recidiva nelle contravvenzioni (Tribunale di Sorveglianza Firenze 20 dicembre 2005)

giurisprudenza 19/01/06
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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

PER IL DISTRETTO DELLA CORTE D?APPELLO

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Ordinanza in procedimento di sorveglianza

Ord. n?…………

R.G. n?…………

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Il Tribunale di Sorveglianza, composto dai Sigg.:

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1) dott. V. Sapere presidente; 2) dott. ************ magistrato di sorveglianza rel. ? est.; 3) dott. M.G. Bini esperto; 4) dott. S. Tostati esperto;

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a scioglimento della riserva formulata all?udienza del 20.12.2005;

Vista l?istanza di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibert? presentata da **************,? istanza presentata in relazione all?esecuzione della pena di mesi 7 di arresto di cui alla sentenza emessa in data 5.06.1998 dalla ex Pretura Circondariale di Montepulciano, definitiva il 12.06.1999;

Rilevato che l?istanza ? stata trasmessa ai sensi dell?art. 656 c. 6 c.p.p. nov. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Montepulciano, con riferimento alla procedura esecutiva n. 8/2005 r.es.;

Verificata la regolarit? delle comunicazioni e notificazioni di rito;

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OSSERVA

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**************, con istanza pervenuta alla Cancelleria di questo Tribunale il 19.03.2005, ha chiesto l?applicazione della misura alternativa dell?affidamento in prova al servizio sociale e, in via subordinata, della detenzione domiciliare o della semilibert?, in relazione all?esecuzione della pena indicata in epigrafe, sospesa ai sensi dell?art. 656 c. 5 c.p.p., inflittagli per il reato di cui all?art. 707 c.p. commesso il 13.06.1996. Con la sentenza di condanna, pronunciata dal Pretore di Montepulciano il 5.06.1998, ? stato applicato l?aumento di pena per la recidiva reiterata infraquinquennale, contestata nel capo di imputazione.

La prima udienza di trattazione dell?istanza si ? svolta il 20.09.2005; la trattazione ? stata rinviata all?odierna udienza per mancanza della relazione dell?Ufficio di esecuzione penale esterna di Napoli, redatta il 19.12.2005 e trasmessa a questo Tribunale, per fax, in data odierna.

Nelle more del presente procedimento ? stata approvata definitivamente la legge 5 dicembre 2005, n. 251, entrata in vigore in data 8.12.2005. Com?? noto, si tratta di legge che contiene, tra l?altro, rilevanti modifiche alla legge n. 354/75 sull?ordinamento penitenziario, rendendo pi? difficile l?accesso alle misure alternative alla detenzione per i condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall?art. 99, quarto comma, del codice penale (c.d. recidiva reiterata). Dispone, in particolare, il comma 7-bis (introdotto appunto dall?art. 7 della legge n. 251/2005) dell?art. 58-quater della legge sull?ordinamento penitenziario che ?l?affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall?art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibert? non possono essere concessi pi? di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall?art. 99, quarto comma, del codice penale?. L?applicazione di tale disposizione rileverebbe nel caso di specie atteso che l?interessato, ritenuto recidivo reiterato, ha gi? fruito, per altre precedenti esecuzioni, della misura dell?affidamento in prova al servizio sociale, disposto con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli del 27.11.1995 e con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari del 28.01.1997, e della misura della semilibert?, applicata con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli del 16.12.1993. Per quanto concerne la misura della detenzione domiciliare, invece, il soggetto non potrebbe beneficiarne, non ricorrendo alcuna delle condizioni previste dall?art. 47 ter c. 1 ord. pen. e stante lo specifico divieto posto dal c. 1-bis nov. riguardo alla detenzione domiciliare ?generica? prevista per pene detentive di entit? non superiore a due anni.

Il collegio, peraltro, ritiene che le disposizioni introdotte con la legge n. 251/2005 per i recidivi non debbano trovare applicazione nel caso di specie. Il legislatore, infatti, ha riformulato l?art. 99 del codice penale sulla recidiva (v. art. 4 legge cit.), circoscrivendone l?ambito di applicazione ai soli delitti non colposi, laddove il testo previgente faceva riferimento, genericamente, a tutti i reati, ivi compresi quelli di natura contravvenzionale. Appare logico, allora, ritenere che tutte le nuove disposizioni introdotte con la legge n. 251/2005 nel tessuto normativo della legge sull?ordinamento penitenziario si applichino solo ai condannati che, essendo gi? recidivi in virt? di precedente sentenza passata in giudicato relativa ad un delitto non colposo, commettono un altro delitto non colposo, con esclusione, quindi, sia dei delitti colposi sia dei reati contravvenzionali previsti nel libro III del codice penale. Una diversa interpretazione non appare al collegio conforme al canone della ragionevolezza di cui all?art. 3 della Costituzione, atteso che verrebbero ad essere trattate in maniera identica – per effetto dell?applicazione della legge n. 251/2005 anche alle procedure esecutive non ancora definite alla data della sua entrata in vigore, gi? di per s? discutibile in base all?art. 25 c. 2 della Costituzione se ed in quanto applicabile anche alle norme che regolano l?esecuzione delle pene – situazioni che il legislatore ha inteso, invece, differenziare, attribuendo un particolare disvalore alla reiterazione dei delitti non colposi e lasciando nell?area del non rilevante la reiterazione rispetto alle altre tipologie di reato.

Nel caso di specie, la recidiva reiterata ? stata applicata in seguito alla commissione, da parte del soggetto, del reato previsto dall?art. 707 del codice penale, appartenente al ?genus? delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, e, dunque, per quanto poc?anzi detto, non pu? ritenersi ostativa alla concessione di un nuovo affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare ex art. 47 ter c. 1 bis.

Tutto ci? premesso in punto di ammissibilit? dell?istanza, il Tribunale ritiene che, nel merito, sussistano le condizioni per l?applicazione della pi? ampia misura dell?affidamento in prova al servizio sociale. L?interessato ha precedenti che riguardano reati ormai depenalizzati (emissione di assegni senza provvista) o di non spiccato allarme sociale (simulazione di reato) e non risultano ulteriori procedimenti pendenti a suo carico. Il comportamento apparentemente regolare serbato dal condannato dopo la commissione del reato ?de quo?, risalente al 1996, consente una prognosi favorevole sull?idoneit? dell?affidamento in prova al servizio sociale sotto il profilo sia della rieducazione che della prevenzione speciale. La prognosi ? rafforzata dal fatto che l?odierno istante dispone di una regolare attivit? lavorativa (in qualit? di autista per conto della ditta ?****** Trasporti s.r.l.? con sede legale in *********) in merito alla quale, cos? come per quanto concerne la sfera dei rapporti socio-familiari,? non sono emerse problematiche di rilievo.

L?accoglimento dell?istanza principale di affidamento in prova al servizio sociale consente, ovviamente, di ritenere assorbite le due istanze subordinate.??

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P.Q.M.

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visti gli artt. 47 nov. L. 26.07.1975, n. 354,? 666 e 678 c.p.p.;

visto il parere del P.G. che si ? espresso per l?inammissibilit? dell?istanza;

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AFFIDA

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************** in prova al servizio sociale per un periodo eguale alla pena da espiare e cio? per? mesi 7 che decorreranno dal giorno della sottoscrizione, da parte dell?interessato, del verbale di accettazione delle prescrizioni sottoindicate, verbale che sar? redatto a cura dell?Ufficio di esecuzione penale esterna di Napoli,? cui viene trasmessa copia del presente provvedimento.

Copia dello stesso viene trasmessa anche al Magistrato di Sorveglianza di Napoli competente in ordine all?esecuzione della prova.

Si stabiliscono le seguenti

PRESCRIZIONI

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1. L?affidato, dopo la sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni, stabilir? con l?Ufficio di esecuzione penale esterna suindicato un rapporto continuativo attraverso contatti periodici, la cui frequenza sar? indicata dagli operatori dell?Ufficio;?

2. L?affidato prender? domicilio in Striano (NA), Via Difesa n. 10, e non lo modificher? senza previa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza;

3. L?affidato non potr? lasciare il territorio della provincia di Napoli senza previa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza;

4. L?affidato non potr? lasciare il proprio domicilio dalle ore 23.00 alle ore 6.00 senza previa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza;

5. L?affidato dovr? svolgere l?attivit? lavorativa indicata in motivazione con obbligo di fornire all?Ufficio di esecuzione penale esterna suindicato adeguata documentazione relativa alla stessa e, in mancanza, dovr? immediatamente attivarsi per la ricerca di altra idonea occupazione.

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Il presente provvedimento non avr? effetto se l?interessato non sottoscriver? il verbale di accettazione delle prescrizioni. A tal fine, l?interessato dovr? presentarsi all?Ufficio di esecuzione penale esterna (gi? Centro di servizio sociale per adulti) suindicato entro DIECI giorni dalla notificazione della presente ordinanza da parte degli organi di polizia. In caso di mancata presentazione entro tale termine si proceder?, senza ritardo, alla dichiarazione di inefficacia della concessione della misura alternativa con l?invio immediato del relativo provvedimento al Pubblico Ministero competente per l?emissione del nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva.

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DICHIARA non luogo a provvedere sulle istanze di detenzione domiciliare e di semilibert?.

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Firenze, l? 20.12.2005

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Il presidente

Il magistrato estensore

Il cancelliere

Depositato in cancelleria il…

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