La cessione di un complesso stabile organizzato di dipendenti configura trasferimento d’azienda

Redazione 05/05/16
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Il trasferimento di un ramo di azienda è configurabile anche nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro. 

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza n. 6693 depositata il 6 aprile 2016.

Il caso

Un lavoratore di una società operante nel settore dei servizi ausiliari alle strutture sanitarie chiedeva che venisse dichiarata l’inefficacia del licenziamento collettivo intimato per cessazione dell’attività.

I giudici di merito hanno condannato la società subentrata alla precedente datrice nei rapporti di lavoro alla reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, condannando entrambe le società alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal lavoratore a far data dal recesso datoriale.

In particolare, veniva accertato il subentro della nuova società nell’attività economica già svolta dalla precedente datrice in favore delle strutture sanitarie regionali, in considerazione dell’assunzione della quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta all’attività medesima. Inoltre, veniva ritenuto applicabile alla società subentrante l’art. 2112 c.c., essendo stato escluso che la stessa (pur essendo integralmente a capitale pubblico) avesse natura di società in house e, cioè, che fosse assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui loro uffici.

Appalto di servizi

Ai fini del trasferimento d’azienda, la disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ., postula che il complesso organizzato dei beni dell’impresa – nella sua identità obiettiva – sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l’imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione. Il trasferimento d’azienda è pertanto configurabile anche in ipotesi di successione nell’appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, e tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa.

Cessione di un gruppo di dipendenti 

Deve considerarsi trasferimento d’azienda anche l’acquisizione di un complesso stabile organizzato di persone quando non occorrono mezzi patrimoniali per l’esercizio dell’attività economica.

In particolare, la giurisprudenza comunitaria si è orientata, già con la vigenza della direttiva 1977/187/CEE e, in continuità, anche successivamente all’adozione della direttiva 97/50/CE, verso una interpretazione del requisito dell’identità dell’entità economica trasferita che prenda in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione, fra le quali rientrano, in particolare il tipo di impresa, la cessione o meno di elementi materiali, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno delle parti più rilevanti del personale ad opera del nuovo imprenditore, il grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo la cessione.

Anche un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un’attività comune può corrispondere ad un’entità economica che può conservare la propria identità ove il nuovo titolare non si limiti a proseguire l’impresa ma riassuma anche una parte essenziale (in termini di numero e di competenza) del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti. Tutti gli elementi elencati vanno, comunque, considerati non isolatamente bensì nell’ambito di una considerazione complessiva.

La Corte di Giustizia ha chiarito che l’ambito di applicazione della direttiva coincide con la modificazione del titolare dell’azienda, avvenga, o meno, la successione nella titolarità della stessa sulla base di un rapporto contrattuale diretto tra cedente il cessionario; ciò in quanto, ai fini dell’applicazione della direttiva, non è necessaria l’esistenza di rapporti contrattuali diretti tra cedente cessionario, atteso che la cessione può essere effettuata anche in due fasi per effetto dell’intermediazione di un terzo.

Del pari, la Suprema Corte ha affermato (facendo proprio l’orientamento manifestato dalla Corte di Giustizia) che è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda pure nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili; in presenza di detti elementi si realizza, pertanto, una successione legale del contratto di lavoro – e non un’ipotesi di mera cessione – che non abbisogna del consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c., (cfr., tra le prime, Cass. n. 493/2005, e poi, in particolare, Cass. n. 5709/2009, citate, nonché Cass. 28.4.2014, n. 9361).

La sentenza di merito risulta conforme a tali principi, avendo la Corte territoriale accertato che sussisteva un’entità economica rappresentata dal gruppo di lavoratori che assolveva stabilmente alle attività di servizi ausiliari presso le strutture sanitarie regionali, che ha mantenuto la sua identità presso il successore, proseguendo la medesima attività lavorativa presso la società subentrante.

La società non è in house se i soci hanno gli stessi poteri di controllo previsti nelle s.p.a..

Sussiste quel particolare fenomeno giuridico che va sotto il nome di “in house providing” tutte le volte in cui una società è costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici esercizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possono essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici (Cass. S.U. 20.10.2015, n. 21217, Cass. S.U. 26.3.2014, n. 7177, Cass. S.U. 10.3.2014, n. 5491, Cass. S.U. 25.11.2013, n. 26283).

In particolare è stato chiarito che il “controllo analogo” consiste in un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell’ente con modalità e con un’intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della Società non resta affidata nessun autonoma rilevante autonomia gestionale.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’orientamento giurisprudenziale consolidato, avendo accertato che lo statuto della società subentrante attribuisce ai soci azionisti ed al collegio sindacale poteri corrispondenti a quelli previsti dall’ordinamento per ogni società per azioni.

Redazione

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