La Cassazione elenca i fatti indice che configurano situazioni di incertezza normativa oggettiva

Redazione 06/06/12
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Lilla Laperuta

Nella sentenza 1° giugno 2012 n. 8825, la Corte di Cassazione ha chiarito i casi di incertezza normativa in cui non trovano applicazione le sanzioni tributarie. Preliminarmente ha precisato che:

a) per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica caratterizzata dall’impossibilità, esistente in se ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie;

b) l’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto, come emerge dall’art. 6 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che distingue in modo netto (comma 2 e comma 4) le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza inevitabile (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla Amministrazione;

c) l’incertezza normativa oggettiva, pertanto, non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria.

Successivamente, la Suprema Corte illustra i fatti indice che originano situazioni di incertezza normativa oggettiva cui consegue la disapplicazione delle sanzioni previo accertamento e valutazione del loro valore indicativo da parte del giudice. Tali fatti indice, precisa il Collegio, sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente, e si rinvengono:

1) nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al diletto di esplicite previsioni di legge;

2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;

3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà;

5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastami:

6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali;

7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;

8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;

9) nel contrasto tra opinioni dottrinali;

10) nell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.

La poca chiarezza di una nota dell’Agenzia delle Entrate rilevata nella fattispecie in esame, per i giudici, non giustifica alcuna disapplicazione delle sanzioni.

Redazione

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