L’interesse all’annullamento del provvedimento deve sussistere anche al momento della decisione

Redazione 04/10/11
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Qualora l’interesse all’annullamento fatto valere dal ricorrente, in relazione al provvedimento adottato da una pubblica amministrazione, non presenti più il carattere dell’attualità, il ricorso introduttivo del giudizio diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Così ha stabilito il Tar Campania, sez. IV, nella sentenza n. 4598 dello scorso 30 settembre. Questo perché l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. sul punto Cons. Stato., sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689).

Nel caso di specie, l’interesse all’annullamento del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo era, inesorabilmente, venuto meno, alla luce della rinnovata attività procedimentale posta in essere dall’amministrazione e del conseguente nuovo provvedimento adottato al riguardo. Il Collegio, in particolare, richiama l’indirizzo già espresso in altra sede dai giudici di Palazzo Spada (Cons. Stato, sez. IV, sent. 3255/2008) secondo cui si configura la sopravvenuta carenza di interesse al gravame laddove il provvedimento sopravvenuto abbia fornito al rapporto giuridico controverso una disciplina totalmente nuova (e quindi un nuovo assetto di interessi), in modo da rendere priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso. (Lilla Laperuta)

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