L’ emergenza rifiuti in Campania – La Corte dei Conti condanna il Governatore – Sezione Giurisdizionale Campania – Sentenza n. 4174/2007 – Illecito erariale per abuso di funzioni temporanee e straordinarie – Configurabilità – Colpa grave del Commissariato

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La decisione in commento – peraltro di estrema attualità – concerne la fattispecie di danno erariale che si configura in occasione del travalicamento di competente amministrative, attribuite in via eccezionale e transitoria al fine di fronteggiare situazioni di grave emergenza.
Preliminarmente, il Collegio respinge l’eccezione difensiva di integrazione del contraddittorio con altri ipotetici responsabili sul presupposto che solo ad esso spetta pronunciarsi nel merito della riferibilità al convenuto dell’integrale somma riportata nell’atto introduttivo del giudizio, ovvero di altra somma che costituisca (eventualmente) danno erariale in rapporto alla condotta tenuta come fonte della “singola responsabilità” nel senso indicato dalla legge.
Nel merito, la Sezione stigmatizza il comportamento tenuto dal Presidente della regione Campania nella qualità di Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti estrinsecatosi nell’avallo di operazioni di carattere societario finalizzate al perseguimento di obiettivi ultronei quali l’impiego di LSU (lavoratori socialmente utili) per l’espletamento di attività di informazione ambientale tramite call-center rispetto al soddisfacimento di esigenze primarie come l’effettiva eliminazione dei rifiuti stessi che, d’altra parte, ha costituito la causa tipica giustificativa degli speciali poteri commissariali conferiti dall’Esecutivo.
La giurisprudenza (Cons. Stato 22 gennaio 1999, n. 52) ha affermato che il Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti (figura dotata di ulteriore specificità rispetto al Commissario straordinario per la protezione civile) non è titolare di una potestà direttamente conferita dalla norma, ma resta un’autorità delegata, alla quale sono trasferiti poteri gestionali, ma non la titolarità dell’intervento che rimane in capo al Presidente del Consiglio dei ministri. È quest’ultimo, o il ministro delegato per la protezione civile, che stabilisce le norme che possono essere derogate e, conseguentemente, circoscrive e specifica il potere di ordinanza del quale il commissario, in quanto organo amministrativo delegato, può avvalersi.
Conseguentemente, il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti deve ritenersi destinatario di un potere di deroga tutt’altro che generale ed indiscriminato, bensì circoscritto entro i suindicati limiti.
La Corte ricorda, a tal proposito, che le predette funzioni gestorie riguardavano esclusivamente la raccolta differenziata, lo smaltimento, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti e che quindi ogni azione intrapresa al di fuori dei predetti limiti andava qualificata del tutto illegittima.
D’altro canto, tali iniziative, oltre a comportare oneri economici rilevantissimi sul versante pubblico, non hanno prodotto alcun beneficio per la collettività dal punto di vista ambientale persistendo a tutt’oggi le gravi carenze igieniche del territorio campano così come denunciate dagli organi di informazione.
L’indagine contabile, che ha presso le mosse da una segnalazione del Servizio Ispettivo della Guardia di Finanza (notizia criminis qualificata), ha altresì messo in luce come le predette decisioni furono adottate in via frettolosa e senza la giusta ponderazione al solo scopo di utilizzare entro la scadenza normativamente prevista le risorse finanziarie messe a disposizione.
Il richiamo incoerente alla normativa di carattere ambientale anche di derivazione comunitaria, nei provvedimenti amministrativi e negli atti consensuali vagliati dai giudici, è apparso ai medesimi un mero tentativo volto a dare una parvenza di legittimità alle fallimentari iniziative commissariali in merito.
Il collegio ha altresì censurato l’organo commissariale per non aver preventivamente coinvolto altre P.A. con specifiche competenze in materia ambientale prima di preferire l’affidamento diretto a soggetti privati, individuati peraltro in difetto di pubblica selezione e quindi in palese spregio delle cogenti disposizioni sull’evidenza pubblica.
Giova a tal proposito ricordare che la partecipazione di soggetti privati nella gestione delle risorse pubbliche non esime il soggetto pubblico, assegnatario e quindi titolare delle risorse medesime, dalle responsabilità di profilo erariale stanti la neutralità e l’indifferenza per l’ordinamento contabile dello strumento giuridico utilizzato.
Conclusivamente, i giudici contabili, ridotto l’addebito iniziale per gli intenti occupazionali sopra descritti (stabilizzazione lsu), pronunziano condanna nei confronti del Commissario di Governo disponendo che le somme da escutere vengano versate a favore dell’ente regionale di appartenenza.
Ciò premesso, si impongono alcune riflessioni. Alquanto impropriamente continuare a parlare di emergenza-rifiuti quando tale emergenza oramai è cronica e cronicizzata. L’ Italia è per antonomasia il Paese delle emergenze stabilizzate perché qualificare una situazione come emergenziale giustifica spesso e volentieri stanziamenti di urgenza e fondi pubblici a pioggia che fanno ovviamente gola a sodalizi criminali ( nella specie: alla camorra ). In un contesto territoriale dove le connivenze fra apparato istituzionale – politico – amministrativo e camorra – come acclarate in plurime inchieste dell’ A.G. – sui mass- media ed in celeberrime opere di denuncia come “Gomorra” di Roberto Saviane – sono talmente accentuate e pervicaci, che senso hanno le plurime dichiarazioni di intenti quando non si ha il coraggio di affrontare a monte i veri problemi di una Regione così tormentata come lo è la Campania ? E’ legittimo chiedersi che senso abbia adottare misure-tampone quando poi – sopita la bagarre – tutto è destinato a rimanere com’ è ? Se le proteste della cittadinanza sono in parte sicuramente fondate, per l’ altrettanto come non rendersi conto che la camorra ha tutto l’ interesse a fomentare odio e rivolta e che chi si presta a condividere logiche di violenza, si fa solo strumento ed artefice di logiche criminali ? L’ insulsa violenza fine a se stessa. La rabbia non propositiva. Mera utopia che i rifiuti stoccati in ecoballe fuori legge o non trattate spariscano da soli come per incanto.O di dovrebbe concordare con chi provocatoriamente sostiene che allora non vi è altra soluzione che bruciarli nei crateri del Vesuvio? E’ vero che quando si arriva ad un livello di tale gravità per cui l’ emergenza campana presuppone un inquinamento ambientale tale ed incontrollabile che ha ucciso tanti; fatto ammalare di gravissime patologie tanti altri ( e le malformazioni fetali ne sono la prova più deprecabile ) e che è suscettibile di uccidere sinanche lentamente anche coloro i quali in Campania non abitano ( dato che poi i prodotti agricoli coltivati su terreni avvelenati arrivano ovunque), come non si fa a non considerare il problema ben al di là dei profili emergenziali ? Quando in “Gomorra “ si cita l’ eclatante frase di un camorrista ( La “munnezza è oro”) ovvero si menzionano stralci di intercettazioni in cui – a fronte della preoccupazione paventata da taluno che non si attenta solo all’ incolumità di chi non è connivente nell’ illecito, ma anche delle famiglie e dei figli dei camorristi – l’ interlocutore replica che tanto non c’ è nessun problema, perché si beve acqua minerale, occorre chiedersi a che punto di totale scadimento non solo socio-politico-istituzionale, ma soprattutto di assoluta negazione della dignità umana si sia arrivati.E quindi di negazione del diritto come insieme delle regole del gioco. Invero, quanti hanno le “mani sporche” nella vicenda rifiuti? Una sentenza di responsabilità erariale può accertare a chi sia attribuibile il pregiudizio patrimoniale a titolo di dolo o di colpa grave; può quantificare un danno all’ immagine o ad altro titolo; comunque riveste fondamentale importanza. Una sentenza penale può accertare responsabilità criminose. Ma le responsabilità “diffuse” o meglio stratificate chi le accerta ? A voler dire che è inaccettabile misconoscere sempre le proprie responsabilità accollandole a terzi come alla fin fine concludere che la responsabilità sono di tutti e di nessuno. “Chi non conosce la verità è soltanto uno stolto, ma chi conoscendola la chiama bugia è un criminale” ( B. Brecht ). E l’ illecito prescinde sempre dal colore politico. E’ arcobaleno e trasversale. Ordunque, le facili strumentalizzazioni a nulla servono perché di rifiuti si continua a morire.      
  • Qui la pronuncia.

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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