L’assicurazione risponde anche dei danni provocati dalla “circolazione” dell’auto in fiamme parcheggiata nel cortile condominiale

Redazione 16/02/12
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Biancamaria Consales

Così ha stabilito la terza sezione civile della Corte di cassazione, pronunciandosi, con sentenza n. 2092 depositata il 14 febbraio 2012, sul ricorso proposto da una società cui è stato distrutto il proprio esercizio commerciale dalle fiamme sprigionatesi da una autovettura parcheggiata all’interno di un cortile condominiale, a causa di un difetto intrinseco dell’autovettura stessa.

La Corte ha affermato che la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi dell’art. 2054 c.c., gli estremi della fattispecie “circolazione del veicolo”, con la conseguenza che, dei danni derivati a terzi dal relativo incendio, risponde anche l’assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l’inizio della sosta e l’insorgere dell’incendio. Dunque, la circolazione è fatta di movimento e di sosta. Il proprietario non può sottrarsi alla responsabilità per i danni da vizi di costruzione o per difetto di manutenzione, prevista dall’art. 2054 c.c., allorquando attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione – ivi compresa la sosta – sulle pubbliche vie o aree equiparate, né può sottrarsi l’assicuratore costituendo la predetta responsabilità per vizi di costruzione o difetto di manutenzione, oggetto dell’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’art. 1 L. 990/1969 (attualmente D.Lgs. 209/2005), che si riporta a tutte le fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c.

A tale stregua, il proprietario di un veicolo a motore in sosta su area pubblica o ad essa equiparata non risponde dei danni causati dal propagarsi dell’incendio del proprio autoveicolo solo in presenza di caso fortuito, ad esempio integrato nelle ipotesi in cui lo stesso risulti dato dolosamente alle fiamme da un terzo durante la sosta. La condotta del terzo di doloso appiccamento del fuoco ad autovettura regolarmente parcheggiata su area pubblica, e pertanto per consuetudine esposta alla pubblica fede, si appalesa infatti imprevedibile ed inevitabile, in base ad una condotta normalmente diligente che prescinda dal ricorso all’impiego di mezzi straordinari, integrando un rischio generico della vita di relazione come tale inidoneo ad interrompere il nesso di causalità.

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