Isolamento notturno: non è una sanzione

Redazione 23/06/11
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I giudici di legittimità si sono di recente pronunciati (sent. 22072/2011) sulla natura dell’isolamento notturno, qualificandolo come una modalità di esecuzione della pena dell’ergastolo.

Nel caso posto all’attenzione della Corte, un detenuto lamentava la mancata attuazione del disposto di cui all’art. 22 del codice penale, che prevede l’isolamento notturno in caso di ergastolo. Il Magistrato di sorveglianza non aveva disposto la misura, osservando che essa non costituiva un vera e propria sanzione per l’ordinamento penale, a differenza invece dell’isolamento diurno, sanzione espressamente prevista dall’art. 72 del codice penale per i reati che concorrono con un delitto per il quale viene irrogata la pena dell’ergastolo.

La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso del detenuto, confermava la decisione del magistrato di sorveglianza, precisando che l’isolamento notturno rappresenta un inasprimento sanzionatorio e non una sanzione, e che peraltro gli artt. 22, 23, e 25 del codice penale che lo prevedono come modalità attuativa della pena dell’ergastolo, della detenzione o dell’arresto, sono da ritenere implicitamente modificati in seguito all’entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative limitative della libertà. In particolare, l’art. 6, co. 2, della legge in questione stabilisce che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti; inoltre le norme in materia penitenziaria prevedono che i detenuti in linea di massima devono essere alloggiati durante la notte in camere individuali, salvo nel caso in sia considerata vantaggiosa una sistemazione in comune con altri detenuti.

Da un punto di vista pratico occorre fare i conti col fenomeno del sovraffollamento delle carceri, e, giacché le prescrizioni appena citate non hanno natura di norma cogente, possono essere previste eccezioni (e anche numerose) anche a causa di difficoltà strutturali e organizzative.

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