Inutile invocare circolari ministeriali a sostegno della propria domanda: sono meri atti interni non vincolanti per il giudice

Redazione 27/06/12
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Biancamaria Consales

È quanto deciso nella sentenza n. 25170 emessa dalla terza sezione penale della Suprema Corte di cassazione in data 25 giugno 2012, nei confronti di un cittadino cui la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive.

Presentando il ricorso per cassazione, il ricorrente aveva fatto riferimento, tra l’altro, ad una precedente circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che riteneva ammissibile la condonabilità degli interventi aventi destinazione non residenziale.

La Suprema Corte, ritenendo il ricorso inammissibile, aveva preliminarmente precisato che l’art. 32 del D.L. 269/2003 limitata l’applicabilità del condono edilizio con riferimento alle nuove costruzioni aventi esclusivamente destinazione residenziale.

Inoltre, in relazione alla citata circolare interpretativa ministeriale, ribadiva che essa è atto interno alla pubblica amministrazione e si risolve in un mero ausilio interpretativo; pertanto non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può mai porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo.

“La circolare emanata in materia tributaria – affermano gli ermellini, riportando un principio espresso in una precedente sentenza delle sezioni unite – non vincola il contribuente che resta pienamente libero di non adottare un comportamento ad essa uniforme….. la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato disattenderla, senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall’ufficio possa essere ritenuto illegittimo per violazione della circolare… La circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l’ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche disattendere l’interpretazione adottata…. La circolare non vincola, infine, il Giudice tributario dato che per l’annullamento di un atto impositivo emesso sulla base di un’interpretazione data dall’amministrazione e ritenuta non conforme alla legge, non dovrà essere disapplicata la circolare, in quanto l’ordinamento affida esclusivamente al Giudice il compito di interpretare la norma”.

Redazione

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