Interruzione della prescrizione (Cons. di Stato N. 00005/2012)

Secondo quanto disposto dall’art. 2943 cod. civ., il titolare del diritto può interrompere la prescrizione con la notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, o con la domanda proposta nel corso di un giudizio, oppure con “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.
Ossia, in quest’ultimo caso, con un atto di cui, sotto il profilo soggettivo, ne sia elemento essenziale l’individuazione del soggetto obbligato; tale atto, avendo natura recettizia, dev’essere portato a conoscenza del debitore affinché assuma valore di costituzione in mora nei confronti di questi.
In altri termini, si vuol dire che il connotato fondamentale dell’atto interruttivo della prescrizione consiste nella sua idoneità a rendere nota al destinatario la volontà del suo autore di far valere un diritto nei suoi confronti.
Non diversamente opera la domanda giudiziale, non potendo ipotizzarsi una sua efficacia nei riguardi del debitore se notificata non ad esso, ma a soggetti terzi. E quindi, l’effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza – legale, non necessariamente effettiva – dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore.

Sentenza collegata

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Mariangela Claudia Calciano

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