Intelligenza artificiale e copyright: la sentenza di Pechino

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Il copyright sulle opere generate dall’intelligenza artificiale (AI) solleva diverse problematiche legali e etiche, le cui soluzioni sono ancora in fase di elaborazione da parte delle giurisdizioni di tutto il mondo. L’analisi di queste problematiche richiede un’esplorazione accurata di vari aspetti, come la legislazione vigente, il ruolo del prompting nelle opere generate dall’AI e il concetto di originalità e creatività dell’opera umana rispetto a quella algoritmica.
La legislazione sul copyright varia notevolmente da un paese all’altro, ma in sostanza si può affermare che la paternità (o maternità) di un’opera dell’ingegno nasce contestualmente con la nascita dell’opera stessa, senza che sia necessaria alcuna registrazione (che invece può servire per la tutela, ma non ha effetto costitutivo). Dunque, quando qualcuno scrive un libro, o dipinge un quadro, o disegna un fumetto originale o inventa una app, tutti i diritti legati appunto al copyright vengono attribuiti in automatico all’autore o autrice. Si parla tuttavia di autore o autrice “umani” e questo presupposto ormai consolidato si scontra quando il libro, il fumetto, il dipinto l’app o l’opera in generale siano stati in effetti generati da un algoritmo di intelligenza artificiale.
Alle tematiche del rapporto con le AI abbiamo dedicato il volume “Il nuovo diritto d’autore -La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale

Indice

1. AI e copyright: che fare in questi casi?


Alcuni paesi, come gli Stati Uniti, hanno preso posizioni nette sul fatto che le opere generate dall’AI non possono essere protette dal copyright se non vi è un contributo creativo significativo da parte di un umano.
E il contributo significativo da parte dell’umano si manifesta attraverso il processo di prompting, che svolge un ruolo cruciale nel generare l’opera dell’ingegno, di qualsiasi natura essa sia.
Il prompting è l’atto o il processo con cui il creatore umano fornisce all’intelligenza artificiale le istruzioni, i dati o gli input necessari affinché l’algoritmo possa generare l’opera che gli viene richiesta. Saper utilizzare il prompting in maniera efficace e dettagliata costituisce una differenza notevole in merito all’output generato dall’AI.
Ad esempio, posso chiedere al solito, ormai classico, ChatGPT di scrivere uno storyboard sul concetto di libertà che poi dovrà diventare un fumetto suddiviso in sei vignette. Nel farlo, posso limitarmi a istruzioni scarne e sintetiche, oppure dilungarmi in particolari, aggiungere descrizioni e dettagli perché il risultato finale sia esattamente come lo vedo nella mia mente: questa operazione di prompting, ossia di fornire istruzioni adeguate all’algoritmo, può considerarsi opera creativa che faccia insorgere diritti in capo all’umano che ha “istruito” l’intelligenza artificiale? Alle tematiche del rapporto con le AI abbiamo dedicato il volume “Il nuovo diritto d’autore -La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale”.

FORMATO CARTACEO

Il nuovo diritto d’autore

Questa nuova edizione dell’Opera è aggiornata all’attuale dibattito dedicato all’intelligenza artificiale, dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 alla proposta di Regolamento europeo – AI Act.Il testo si configura come lo strumento più completo per la risoluzione delle problematiche riguardanti il diritto d’autore e i diritti connessi.Alla luce della più recente giurisprudenza nazionale ed europea, la Guida dedica ampio spazio alle tematiche legate alla protezione della proprietà intellettuale, agli sviluppi interpretativi in tema di nuove tecnologie e alle sentenze della Suprema Corte relative ai programmi per elaboratore, alle opere digitali e al disegno industriale.Il testo fornisce al Professionista gli strumenti processuali per impostare un’efficace strategia in sede di giudizio, riportando gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Cassazione civile nel corso del 2023.Completano il volume un Formulario online editabile e stampabile, sia per i contratti che per il contenzioso, un’ampia Raccolta normativa e un Massimario di giurisprudenza di merito, legittimità e UE, suddiviso per argomento.Nell’area online saranno messi a disposizione del lettore anche il testo del final draft con gli ulteriori sviluppi relativi al percorso di approvazione del Regolamento AI Act, e la videoregistrazione del webinar del 23 febbraio, in cui parleremo con l’Autore delle sfide legali emerse con l’avvento dell’AI anche mediante l’analisi di casi studio significativi.Per iscriverti all’evento gratuito clicca qui Andrea Sirotti GaudenziAvvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di vari enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, “Codice della proprietà industriale”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate e collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.

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2. La sentenza del Tribunale di Pechino


Così sembra pensare il Tribunale di Pechino, che, chiamato a pronunciarsi proprio sul tema che ci occupa, in merito al riconoscimento del diritto d’autore su un’immagine generata attraverso l’uso del software di intelligenza artificiale Stable Diffusion, ha risposto affermativamente al nostro quesito.
Il Tribunale ha evidenziato il ruolo attivo dell’utente, il Sig. Li, nel processo creativo, sottolineando come la sua “selezione dei testi di richiesta” e l’impostazione dei parametri abbiano costituito un “certo grado di investimento intellettuale“. Questo implica che, nonostante l’immagine sia stata materialmente prodotta da un software di intelligenza artificiale, la creatività e l’originalità dell’opera risiedono nelle scelte estetiche e nel giudizio personalizzato dell’utente che ha guidato il processo generativo.
L’importanza attribuita dal Tribunale alla complessità del prompt utilizzato da Li e alla personalizzazione dei parametri sottolinea che il diritto d’autore può essere riconosciuto quando vi è un evidente contributo creativo umano nella fase di concepimento dell’opera. Questo principio potrebbe stabilire un precedente per la valutazione delle opere create con l’assistenza dell’intelligenza artificiale, ponendo l’accento sul ruolo dell’utente nel definire gli elementi essenziali che determinano l’originalità dell’opera.

3. Opera dell’uomo vs opera dell’algoritmo


Il dibattito centrale riguarda la definizione di originalità e creatività. Tradizionalmente, il copyright presuppone che l’opera sia il frutto dell’ingegno umano. Con l’AI, questa distinzione diventa sfocata. Se un algoritmo può “imparare” da un vasto insieme di dati e creare opere che sembrano originali, cosa significa per il concetto di creatività? E come si dovrebbero valutare i contributi degli sviluppatori di algoritmi AI, che hanno creato e addestrato l’intelligenza artificiale, rispetto al prodotto finale generato dall’AI?
La sentenza di Pechino potrebbe avere implicazioni significative per la futura legislazione sul diritto d’autore relativa alle opere generate da AI. Potrebbe, inoltre, stimolare un dibattito più ampio sui criteri di attribuzione del diritto d’autore in questo contesto, compresa la necessità di adeguare le normative esistenti per riflettere le nuove realtà tecnologiche.
In conclusione, la decisione del Tribunale di Pechino segna un importante punto di riflessione sul rapporto tra intelligenza artificiale e diritto d’autore. Riconoscendo il diritto d’autore su un’opera generata da AI in base al contributo intellettuale dell’utente, questa sentenza potrebbe fungere da guida per future discussioni legali e per lo sviluppo di normative che tengano conto delle sfide poste dall’evoluzione tecnologica.

4. Ulteriori considerazioni in merito ai contenuti testuali generati da IA


Quanto fin qui osservato apre un affascinante campo di riflessione sull’intersezione tra intelligenza artificiale e diritto d’autore, estendendosi dalla generazione di opere visive a quella testuali. Questo panorama richiede un’analisi profonda che tenga conto delle peculiarità dei contenuti testuali generati da IA, come quelli prodotti da modelli linguistici avanzati tipo ChatGPT.
L’elemento chiave da considerare è il grado di originalità e creatività umana impiegata nella formulazione dei prompt e nella definizione del contesto dato all’IA. Questo aspetto è cruciale per stabilire se un’opera testuale possa essere considerata unica e quindi tutelabile sotto il diritto d’autore. La specificità e la complessità dei prompt utilizzati per generare testi attraverso IA riflettono l’investimento intellettuale dell’utente, analogamente a quanto avviene nel campo dell’arte visiva generativa.
Una sfida significativa nell’ambito dei contenuti testuali generati da IA riguarda la difficoltà di distinguere tra testi scritti direttamente da esseri umani e quelli generati artificialmente. Questa indistinguibilità solleva questioni complesse sulla dimostrazione della paternità e sull’attribuzione dei diritti d’autore, specialmente quando si tratta di opere che non ammettono apertamente l’utilizzo di AI nella loro creazione.

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5. La sequenza di prompt come chiave di originalità


Nel contesto della generazione di testi tramite IA, la sequenza di prompt forniti dall’utente assume un’importanza fondamentale. Non solo il singolo prompt, ma l’intera catena di input può determinare l’originalità dell’opera, evidenziando la complessità del processo creativo sottostante. Questo approccio sequenziale enfatizza come l’interazione tra l’utente e l’IA possa essere vista come una forma di collaborazione di uomo e macchina, che diventano co-autori, dove la specificità e l’ordine dei prompt riflettono un’intenzione creativa.
Nel campo del giornalismo e della letteratura, dove lo stile e la narrazione sono aspetti critici, l’influenza dei prompt iniziali diventa ancora più pronunciata. La capacità di un modello linguistico di generare contenuti in uno stile coerente con le indicazioni fornite pone questioni sulla misura in cui il risultato finale può essere considerato frutto dell’ingegno umano. La determinazione dei diritti d’autore in questo contesto richiede un’analisi dettagliata dell’input fornito dall’utente e della sua relazione con l’output generato dall’IA.

6. Conclusione


In conclusione, il dibattito sulla tutela dei diritti d’autore per le opere generate dall’intelligenza artificiale sta evolvendo rapidamente, estendendosi dai domini visivi a quelli testuali. La valutazione della creatività e dell’originalità in queste opere richiede un’attenta considerazione del contributo umano nel processo creativo, sottolineando la necessità di una normativa agile che possa adattarsi alle sfide poste dalle nuove tecnologie. La questione rimane aperta e richiede un dialogo continuo tra tecnici, legislatori e creativi per garantire che i diritti d’autore riflettano equamente il contributo di tutte le parti coinvolte nel processo creativo.

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Avv. Luisa Di Giacomo

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