In caso di infortunio sul lavoro, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 684 del 15 gennaio 2014, ha dichiarato che se si accerta la sussistenza di fattori patologici preesistenti non aventi origine professionale, il giudice deve – anche di ufficio – fare applicazione dell’art. 79 del D.P.R. n. 1124 del 1965. A norma di detta disposizione il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportato non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, e deve essere calcolata secondo la cosiddetta formula Gabrielli – espressa da una frazione avente come denominatore la ridotta attitudine preesistente e come numeratore la differenza tra quest’ultima (minuendo) ed il grado di attitudine al lavoro residuato dopo l’infortunio (sottraendo) – senza che abbia rilievo la circostanza che l’inabilità preesistente e quella da infortunio incidano sullo stesso apparato anatomo-funzionale.
Infortunio sul lavoro, nel calcolo della riduzione permanente vanno considerati i fattori patologici esistenti
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