Infortuni sul lavoro, il rischio elettivo esclude la responsabilità del datore di lavoro

Redazione 15/06/12
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Lilla Laperuta

In tema di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione, sentenza n. 9649 del 13 giugno 2012, ha chiarito che non sussiste il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui il lavoratore abbia tenuto una condotta irresponsabile nell’utilizzo del mezzo di servizio, causando il sinistro.. Ed invero, argomentano i giudici di legittimità, l’omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all’adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell’adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipolesi, del cd. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l’attività non sia in rapporto con lo svolgimento dei lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso.

Sul punto la Corte ricorda che costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi:

a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;

b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;

c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

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