Indispensabile il requisito della convivenza effettiva se il permesso di soggiorno è concesso per coniugio

Redazione 24/04/12
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Biancamaria Consales

Così ha deciso la sesta sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 6315 del 20 aprile 2012, pronunciandosi sul ricorso presentato da un cittadino albanese cui la Corte di appello aveva confermato la decisione di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, deliberata dal questore territorialmente competente.

Nella fattispecie il cittadino albanese, coniugato con una cittadina italiana, già munito di permesso per motivi familiari, si è visto rigettare l’istanza di rinnovo di tale titolo e contestualmente notificare il decreto di espulsione immediata. In particolare, il diniego di rinnovo era fondato sulla cessazione della convivenza con il coniuge italiano, nonché sulla spiccata pericolosità del richiedente.

La Corte di merito, le cui considerazioni vengono accolte in toto dalla Suprema Corte, aveva rilevato che sussistevano comprovati indici della pericolosità del richiedente il rinnovo, desumibili dai numerosi maltrattamenti recati al coniuge ormai separato, nonché da precedenti penali.

Costituisce ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il principio secondo cui il familiare coniuge del cittadino italiano (o di altro Stato membro dell’Unione europea), dopo aver trascorso nel territorio dello Stato i primi tre mesi di soggiorno “informale”, è tenuto a richiedere la carta di soggiorno ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 30/2007 e sino al momento in cui non ottenga detto titolo la sua condizione di soggiornante regolare rimane disciplinata dalla legislazione nazionale, in forza della quale, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per coesione familiare, nonché ai fini della concessione e del mantenimento del titolo di soggiorno per coniugio, è imposta la sussistenza del requisito della convivenza effettiva, il cui accertamento compete all’Amministrazione ed è soggetto al controllo del giudice.    

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