Incidenti stradali, l’assicurazione risarcisce anche i parenti

Redazione 09/05/16
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L’assicurazione risarcisce anche i danni a favore dei congiunti della persona danneggiata.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, con l’ordinanza n. 9091 depositata il 5 maggio 2016.

La vicenda

Un autoveicolo di proprietà di una società e condotto da un dipendente, a seguito di condotta colposa, investiva mortalmente un passante. Dopo una complessa vicenda processuale, il proprietario veniva condannato a pagare le somme dovute per il risarcimento danni in favore dei familiari e, per gli stessi importi, condannata la società assicuratrice a manlevare il proprietario del veicolo.

La decisione

La contesa giudiziaria era incentrata sull’individuazione del massimale, ovvero, sulla individuazione della somma massima addebitabile all’assicuratore. 

Ebbene, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti per persona danneggiata, ai sensi dell’art. 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve intendersi non solo la vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell’ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale) (Sez. U, Sentenza n. 15376 del 01/07/2009, Rv. 608746).

L’obbligazione dell’assicuratore della responsabilità civile nei confronti dell’assicurato è una obbligazione di valuta; essa dunque è soggetta al principio nominalistico e sfugge alla rivalutazione, a meno che non si accerti preliminarmente la mala gestio dell’assicuratore.

Anche nel caso di accertata mala gestio dell’assicuratore, la misura dell’obbligazione di quest’ultimo non può eccedere gli interessi di mora al saggio legale, ovvero il maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, cc.

In ogni caso, nell’assicurazione della responsabilità civile le spese di resistenza sostenute dall’assicurato per resistere alla pretesa del terzo danneggiato sono dovute in aggiunta al massimale ed entro il limite di cui all’art. 1917 c.c.; le spese di soccombenza sostenute dall’assicurato a favore del terzo danneggiato sono dovute per intero nei limiti del massimale; le spese di resistenza relative al rapporto tra assicuratore ed assicurato (anche nel giudizio di esecuzione) sono sempre dovute in aggiunta al massimale.

Redazione

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