Immunità parlamentari: la Corte costituzionale sull’insindacabilità delle opinioni espresse

Redazione 29/06/11
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Le opinioni espresse dal deputato sono insindacabili solo in presenza di un nesso funzionale con l’attività parlamentare tipica. Con sentenza n. 194 del 24 giugno 2011, la Corte costituzionale si è pronunciata sul conflitto di attribuzioni sollevato dalla terza sezione civile della Cassazione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata dall’Assemblea il 10 febbraio 2005, con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nel corso di una trasmissione e coinvolgenti, fra gli altri, il dott. Gherardo Colombo, magistrato, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e dovevano, pertanto, ritenersi insindacabili a norma dell’art. 68, co. 1, Cost.

In particolare, dopo aver rievocato l’iter del procedimento e le ragioni della domanda risarcitoria formulata dal dott. Colombo nei confronti dell’allora deputato Sgarbi, la Corte ricorrente ha richiamato la consolidata giurisprudenza costituzionale formatasi sul tema della garanzia costituzionale prevista per le dichiarazioni rese extra moenia dei parlamentari, sottolineando come il fulcro di tale garanzia debba essere ravvisato nella necessaria individuazione di un nesso funzionale tra le opinioni manifestate e l’attività parlamentare, secondo caratteristiche di sostanziale corrispondenza di contenuti tra opinioni espresse e attività parlamentare tipica. In tale cornice, dunque, a parere della Corte ricorrente, la Camera dei deputati non avrebbe valutato correttamente le opinioni manifestate dal deputato Sgarbi, stante il contesto privatistico in cui le stesse sono state espresse e l’assenza di collegamento tra il relativo contenuto e atti parlamentari tipici riferibili allo stesso deputato. Il programma «Sgarbi quotidiani» nel corso del quale dette opinioni sono state espresse costituiva, infatti, «una mera vetrina televisiva nella quale quel deputato prestava, dietro corrispettivo, la propria attività privatistica di conduttore».

La Corte costituzionale ha ritenuto fondato nel merito il ricorso presentato dalla Cassazione, non essendo stato addotto dalla Camera dei deputati resistente, a sostegno del nesso funzionale richiesto dalla garanzia della insindacabilità, nessun atto parlamentare riferibile personalmente all’attività svolta dall’on. Sgarbi quale deputato, evocandosi, invece, a tal fine, atti ascrivibili ad altri parlamentari.

Ribadisce, pertanto, la Corte costituzionale nella sentenza in oggetto che la verifica del nesso funzionale tra le dichiarazioni esterne e quelle rese nell’esercizio delle funzioni parlamentari deve essere effettuata con riferimento alla stessa persona, non potendosi configurare «una sorta di insindacabilità di gruppo» assistita dalla garanzia costituzionale prevista dall’art. 68, co. 1, Cost. (cfr., tra le tante, sent. 28/2008). Il nesso biunivoco che deve correlare l’attività divulgativa all’esercizio delle funzioni parlamentari, non può, infatti, che presupporre l’identità soggettiva in capo al titolare del relativo munus, altrimenti facendo assumere, ad una prerogativa riconosciuta in vista dello svolgimento di una funzione, i connotati tipici di una non consentita immunità soggettiva.

Per i motivi esposti, la Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso il giudizio civile promosso dal dott. Gherardo Colombo nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi innanzi alla Corte di cassazione costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni. 

(Anna Costagliola)

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