Illegittima la sospensione dell’avvocato inquisito per reati di tipo associativo-mafioso se non è stato garantito il diritto di difesa dinanzi al plenum del Consiglio dell’Ordine

Redazione 05/03/12

Biancamaria Consales

Così hanno stabilito le sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 3182 del 1° marzo 2012, pronunciandosi su di un ricorso presentato da un avvocato nei cui confronti era stata disposta, da parte del proprio Consiglio professionale di appartenenza, la sospensione cautelare dall’esercizio della professione di un avvocato, in quanto inquisito in sede penale per reati di tipo associativo-mafioso e di altri a questi strumentali.

L’avvocato, dopo il rigetto del ricorso da parte del Consiglio nazionale forense, si era rivolto alla Suprema Corte, sostenendo che era stato convocato, per l’apertura del procedimento disciplinare, a comparire davanti a due soli consiglieri; che la convocazione era priva di qualsiasi riferimento al procedimento disciplinare e di qualsiasi motivazione in merito alle ragioni giustificatrici della sua apertura; e che, infine, la convocazione non aveva rispettato il termine minimo inderogabile di cui all’art. 45 R.D.L. 1578/1933 (Ordinamento della professione di avvocato), compromettendo il diritto di difesa.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: in particolare, l’art. 45 R.D.L. 1578/1933 stabilisce che il Consiglio dell’ordine non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso con l’assegnazione di un termine non minore di 10 giorni per essere sentito delle sue discolpe. Questa norma ha valenza e portata generale in quanto volta a garantire i principi costituzionali del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa e quindi trova applicazione anche nelle fasi istruttorie e cautelari. Pertanto, analogamente a quanto si verifica in sede penale, anche nel procedimento disciplinare viene sempre garantito all’incolpato il diritto di essere convocato e di esporre le proprie difese avanti al suo giudice naturale che è il plenum del Consiglio dell’ordine. La violazione del termine di comparizione di dieci giorni da parte dei due consiglieri delegati all’istruttoria preliminare resta, invece, priva di conseguenze poiché è stata sanata dalla comparizione dell’avvocato, il quale si è presentato senza sollevare alcuna obiezione ed ha esercitato in concreto il diritto di difesa, offrendo la sua versione dei fatti e producendo documenti

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