Il tentativo di estorsione del figlio ai danni della madre non è punibile se non c’è violenza

Redazione 19/05/11
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Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sent. n. 18273 depositata il 10 maggio 2011), applicando la causa di non punibilità di cui all’art. 649 del codice penale.

L’articolo in questione prevede infatti che, con riferimento ai reati contro il patrimonio, non è punibile chi li abbia commessi in danno della madre o del padre, della moglie o del marito, di fratelli e sorelle (quest’ultimi che siano però conviventi della persona offesa dal reato). Nel caso di specie il ricorrente, che aveva tentato una estorsione ai danni della madre, non aveva però usato violenza fisica in senso tecnico e specifico: ciò fa ritenere, per i giudici di legittimità, non punibile il suddetto comportamento.

La violenza che comporterebbe la mancata applicazione della causa di non punibilità non è la semplice minaccia o violenza psichica: il comportamento che deve essere ritenuto punibile solo se accompagnato dalla volontà di sopraffare fisicamente il titolare del bene giuridico protetto.

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