Il padre naturale deve il mantenimento al bambino, anche se è frutto di una gravidanza indesiderata

Redazione 26/09/13
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Lucia Nacciarone

Poco importa, ad avviso della Corte di cassazione, che il padre non avesse voluto la discendenza: ciò che conta, per il nostro ordinamento, è che ogni comportamento potenzialmente procreativo sia improntato ad un principio di responsabilità.

Perciò i giudici di legittimità, con la sentenza n. 21882 del 25 settembre 2013, hanno respinto il ricorso del genitore biologico del neonato contro la decisione di merito che, confermando la dichiarazione di paternità naturale, aveva condannato l’uomo al mantenimento mensile nella somma di euro 350.

Ad avviso della prima sezione civile, così come per la Corte di merito, è infondata la tesi difensiva secondo cui la donna si sarebbe ‘procurata’ il modo per restare incinta del ricorrente, non avendo costui mai avuto rapporti con ella.

L’argomentazione, oltre a non convincere i giudici, ha causato una condanna del ricorrente per lite temeraria, essendo stata giudicata gravemente lesiva della dignità della donna, vista ogni mancanza di prova sul punto.

Quanto, invece, all’obbligo di mantenimento, i giudici di legittimità così puntualizzano: «nell’ipotesi di nascita per fecondazione naturale, la paternità è attribuita come conseguenza giuridica del concepimento, sicchè è esclusivamente decisivo l’elemento biologico e, non occorrendo anche una cosciente volontà di procreare, nessuna rilevanza può attribuirsi al disvolere del presunto padre, una diversa interpretazione ponendosi in contrasto con l’articolo 30 della Costituzione, fondato sul principio della responsabilità che necessariamente accompagna ogni comportamento potenzialmente ricreativo».

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