Il matrimonio può essere dichiarato nullo se il coniuge conosce le ripetute infedeltà dell’altro

Redazione 28/08/11
Scarica PDF Stampa

Con la sentenza n. 17465 del 22 agosto 2011 la Cassazione ha stabilito che va delibata la sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del matrimonio per esclusione, da parte di uno dei coniugi, dei bona matrimonii, laddove tale divergenza fra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge o sia stata da questi conosciuta o quantomeno sia conoscibile secondo l’ordinaria diligenza.

Secondo la ricostruzione effettuata dal Tribunale ecclesiastico, il matrimonio dichiarato nullo non si fondava su presupposti validi: era emersa, in particolare, la mancanza di volontà sin dall’inizio da parte del marito di contrarre matrimonio. Il giovane infatti aveva già durante il fidanzamento relazioni con altre donne, e per taluni suoi lati caratteriali che lo portavano ad essere particolarmente sensibile al fascino di altre donne e alieno da legami stabili e duraturi non era pronto per contrarre matrimonio: questo era stato caldeggiato dalle famiglie rispettive dei fidanzati perché la donna era rimasta incinta. Ma il promesso sposo aveva più volte manifestato che vi sarebbe stata la possibilità di divorzio, e non avrebbe mai contratto matrimonio se non fosse stato per l’intervenuta gravidanza della fidanzata.

In presenza di questi presupposti, ed accertando quindi che la donna fosse a conoscenza dell’assenza dei bona matrimonii da parte del marito, il Tribunale ecclesiastico aveva dichiarato la nullità del matrimonio. La moglie si era tuttavia opposta alla dichiarazione di efficacia delle sentenza, ma la Corte d’appello l’aveva dichiarata efficace. L’ultimo tentativo della donna di evitarne la delibazione era stato appunto il ricorso per Cassazione, rigettato. 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento