Il matrimonio contratto con un cittadina italiana non incide sull’efficacia del decreto di espulsione già emesso

Redazione 12/07/12
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Biancamaria Conales

È la decisione della sesta sezione civile della Suprema Corte di cassazione che, con sentenza n. 11582 del 10 luglio 2012, si è pronunciata su di un ricorso proposto da un cittadino albanese avverso la decisione del Giudice di pace territorialmente competente che aveva confermato il decreto prefettizio di espulsione nonostante avesse contratto matrimonio con un cittadina italiana.

La Corte ha osservato che il matrimonio contratto dal ricorrente con un cittadina italiana dopo essere stato espulso non incide sulla validità o efficacia dell’espulsione stessa.

“Il divieto di espulsione dello straniero convivente con un coniuge di nazionalità italiana (art. 19, comma 2 lett. c) del d.lgs. 286/1998) non è applicabile allorché lo straniero sia già destinatario di un provvedimento espulsivo (che gli sia stato debitamente comunicato): una siffatta estensione della portata del divieto (eccedente la lettera della legge, che inequivocabilmente prevede il divieto di espulsione per chi sia già coniugato) favorirebbe – hanno sostenuto gli Ermellini – la celebrazione di matrimoni strumentali e renderebbe inefficace ex post e per fatto sopravvenuto l’atto di esercizio del potere espulsivo che, invece, solo una espressa previsione di legge avrebbe potuto rendere revocabile”.

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