Il licenziamento del lavoratore che non si reca presso lo stabilimento termale per le cure concordate è illegittimo

Redazione 31/07/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 12774 del 23 luglio 2012 la sezione lavoro della Cassazione ha dichiarato l’invalidità del provvedimento, giudicato eccessivo rispetto all’infrazione commessa dal dipendente, della quale peraltro le fonti sono state ritenute non certe.

Nei giorni ‘incriminati’, il lavoratore risultava in permesso retribuito per le cure termali; il datore tuttavia, non fidandosi dell’uomo e probabilmente avendogli concesso di usufruire del permesso, proprio allo scopo di poterlo ‘incastrare’, lo aveva fatto pedinare negli stabilimenti.

Gli incaricati non conoscevano l’uomo di persona, e sulla base di una foto formato tessera hanno creduto di non individuarlo all’interno dello stabilimento per due giorni consecutivi dei dieci concessi per la terapia.

Le dichiarazioni dei detective aziendali, tuttavia, non sono state ritenute attendibili, in considerazione del fatto che in uno stabilimento frequentato da trenta-cinquanta persona alla volta è facile sbagliarsi soprattutto se non si conosce di persona chi si cerca.

Inoltre, anche se il dipendente fosse stato assente ed avesse usato i permessi per farsi gli affari suoi la sanzione espulsiva sarebbe stata comunque illegittima visto che il contratto collettivo nazionale di categoria prevede il licenziamento a partire dai tre giorni di assenza ingiustificata.

Infine, i giudici hanno osservato che, anche in caso di assenza non giustificata, la condotta del dipendente costituirebbe solo un inadempimento parziale degli obblighi lavorativi e, dunque, una fattispecie ben diversa dall’atto doloso, o gravemente colpevole, con danno per l’azienda, posto a fondamento del recesso illegittimo.

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