Il licenziamento collettivo illegittimo non può essere convertito in licenziamento individuale plurimo

Redazione 04/10/13
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Lilla Laperuta

Se nell’espletamento delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla L. 223/1991 il datore di lavoro non rispetta le indicazioni di sostanza e di forma nonché motivazionali, lo stesso non potrà chiederne la conversione in licenziamento individuale plurimo, al solo fine di evitare il reintegro dei dipendenti e validare cosi l’intera procedura espulsiva.

È quanto si evince dalla sentenza n. 22395 del 1° ottobre 2013 pronunciata dalla Corte di cassazione. Nella fattispecie all’esame del Supremo Collegio è stato constatato che la datrice di lavoro, nel ricorrere al licenziamento dei prestatori intimati, si era avvalsa della procedura del licenziamento collettivo, di cui alla precitata legge n. 223/1991, senza osservarne, tuttavia, i rigidi requisiti di sostanza e di forma ivi prescritti. Per di più il provvedimento espulsivo adottato possedeva il solo requisito della scrittura e non anche quello, altrettanto essenziale, della motivazione, per cui non poteva che esserne declarata l’illegittimità.

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