Il farmacista che viola l’esclusiva del brevetto utilizzando il principio attivo del Viagra è colpevole di ricettazione

Redazione 16/02/12
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Lucia Nacciarone

Linea dura della Cassazione contro chi crea mercati paralleli di farmaci: la Corte di legittimità con la sentenza n. 5573 del 14 febbraio 2012 ha confermato la condanna per ricettazione nei confronti di due farmacisti colpevoli di aver violato le condizioni di utilizzo dei principi contenuti in farmaci brevettati.

La legge prevede che la facoltà esclusiva attribuita al diritto di brevetto non si estende alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali su ricetta medica, e ai medicinali così preparati.

Quindi, per soddisfare le esigenze singole, è consentito al farmacista preparare e vendere al paziente un medicinale brevettato o con diverso eccipiente rispetto a quello del medicinale posto in vendita dal titolare del brevetto, per ogni caso appunto in cui il paziente necessiti di un diverso dosaggio o è allergico all’eccipiente utilizzato per il medicinale commercializzato dal titolare del brevetto o dai suoi licenziatari.

In questi casi il diritto patrimoniale alla privativa a favore dell’inventore è sacrificato dal legislatore alla esigenza di tutelare il diritto alla salute del paziente, in presenza però di questi limiti tassativi: un limite quantitativo, nel senso che la preparazione deve essere fatta per unità; una garanzia sanitaria, quindi che la preparazione possa essere fatta esclusivamente dietro presentazione di una ricetta medica.

Siccome nel caso di specie i farmacisti avevano oltrepassato questi limiti, per creare addirittura un mercato parallelo, accanto a quello ufficiale,e di Viagra, sono stati condannati per ricettazione.

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