Il diritto alle agevolazioni fiscali per nuova occupazione è riconosciuto anche nel caso di assunzioni di familiari

Redazione 22/04/13
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Lilla Laperuta

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 9298 del 17 aprile 2013.

Nella fattispecie in esame, illegittimamente, sostengono gli ermellini l’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di recupero del credito d’imposta (negandogli così il riconoscimento delle agevolazioni) nei confronti dell’imprenditore che aveva usufruito dei benefici fiscali e degli incentivi all’occupazione ai fini dell’assunzione del rispettivo padre, in base a quanto stabilito dell’articolo 7 L. 388/2000. La normativa sugli incentivi per la nuova occupazione, si afferma nella sentenza, elenca requisiti soggettivi e oggettivi tassativi ai fini della fruizione dei benefici, senza alcun riferimento all’esclusione dell’agevolazione per l’assunzione dei familiari, dovendosi desumere a contrario che non sia esclusa la possibilità di godere dell’agevolazione per l’assunzione dei familiari. L’art. 7, L. 388/2000, infatti, recita: “Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Dunque, non fa alcuna menzione dell’art. 62, che prevede invece limitazioni in merito all’assunzione dei familiari.

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