Il contratto di lavoro a prestazioni occasionali -Scheda di Diritto

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Il contratto di lavoro occasionale, denominato anche mini co.co.co, è stato un modo di collaborazione coordinata e continuativa prevista dal diritto del lavoro in Italia, abrogata dal giugno 2015, nell’ambito della riforma del Jobs Act. Per approfondimenti sulla disciplina dei contratti subordinati consigliamo il volume “Il lavoro subordinato -Rapporto contrattuale e tutela dei diritti”.

Indice

1. Origini e caratteristiche del contratto


In Italia la collaborazione occasionale nel diritto del lavoro era un tipo di contratto di lavoro che disciplinava un rapporto di lavoro di durata non superiore a 30 giorni e con un rimborso non superiore a 5000 euro con lo stesso committente.
Era chiamato mini co.co.co per queste caratteristiche e perché rientrava in questo tipo di collaborazione coordinata.
Il lavoro occasionale, in forma di contratto, venne introdotto dall’articolo 61, comma 2 del decreto legislativo n. 276/03, in attuazione della Legge Biagi.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2015, attuativo della Legge n. 183/2014 (Jobs Act), la prestazione occasionale è stata abrogata dal 25 giugno 2015.
La collaborazione occasionale non deve essere confusa con il contratto di prestazione d’opera, tuttora in vigore, regolamentato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice civile.
Per le sue caratteristiche e per la contemporanea abolizione dei co.co.pro la collaborazione occasionale è stata trasformata nel lavoro accessorio o nella prestazione d’opera. Per approfondimenti sulla disciplina dei contratti subordinati consigliamo il volume “Il lavoro subordinato -Rapporto contrattuale e tutela dei diritti”.

FORMATO CARTACEO

Il lavoro subordinato

Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni). L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno. L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella). Vincenzo FerranteUniversità Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);Mirko AltimariUniversità Cattolica di Milano;Silvia BertoccoUniversità di Padova;Laura CalafàUniversità di Verona;Matteo CortiUniversità Cattolica di Milano;Ombretta DessìUniversità di Cagliari;Maria Giovanna GrecoUniversità di Parma;Francesca MalzaniUniversità di Brescia;Marco NovellaUniversità di Genova;Fabio PantanoUniversità di Parma;Roberto PettinelliUniversità del Piemonte orientale;Flavio Vincenzo PonteUniversità della Calabria;Fabio RavelliUniversità di Brescia;Nicolò RossiAvvocato in Novara;Alessandra SartoriUniversità degli studi di Milano;Claudio SerraAvvocato in Torino.

A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023

2. La normativa vigente


Il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017, n. 96, disciplina le prestazioni occasionali (art. 54 bis).
Questa ammette la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro occasionale, intendendo con questo nome le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile (1 gennaio – 31 dicembre di ogni anno):
 a) per ogni prestatore, in relazione al completo degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro
 b) per ogni utilizzatore, in relazione al completo dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro
c) per le prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro
c-bis) per ogni prestatore, per le attività di “steward” negli impianti sportivi dei quali il Decreto 8 agosto 2007, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.
Sono computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, dai giovani con meno di 25 anni di età, dai disoccupati (art. 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150), nonché dai percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI), vale a dire di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata dell’INPS, nonché all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
È previsto il diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali come regolati dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (articoli 7, 8 e 9), nonché l’estensione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionali è vietato rispetto a soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
L’articolo 54 bis distingue le prestazioni occasionali rese con  il sistema del “Libretto Famiglia” dai contratti di prestazione occasionale.
In relazione al Libretto Famiglia, l’utilizzatore può acquistare, attraverso la piattaforma informatica dedicata dell’INPS, un libretto nominativo prefinanziato per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di: piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare; le attività svolte “steward” negli impianti sportivi, come da Decreto 8 agosto 2007, limitatamente alle società sportive.
Con il Libretto Famiglia viene anche erogato il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting, oppure per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il quale valore nominale è pari a 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora.
I contributi previdenziali e assicurativi, per ogni titolo di pagamento erogato, sono interamente a carico dell’utilizzatore.
Con il contratto di prestazione occasionale un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo sopra indicati.
Possono fare ricorso a questo contratto:
professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché le amministrazioni pubbliche e le imprese agricole, sebbene con specifiche regolamentazioni.
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che lavorano nel settore del turismo che hanno alle proprie dipendenze sino a 8 lavoratori per le attività lavorative rese dai pensionati, giovani con meno di 25 anni di età, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI), oppure di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai pensionati, giovani con meno di 25 anni di età, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) oppure di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese che esercitano l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.
 Nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ogni utilizzatore deve versare attraverso la piattaforma informatica dell’INPS le somme utilizzabili per compensare le prestazioni.
In relazione al compenso, la misura minima oraria è pari a 9 euro, ad eccezione del settore agricolo per il quale il compenso minimo corrisponde all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dalla contrattazione collettiva.
Anche per il contratto di prestazione occasionale gli oneri contributivi previdenziali e assicurativi sono interamente a carico dell’utilizzatore.
Se non vengano rispettati il limite economico annuale di 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore oppure la durata complessiva della prestazione di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, salvo che per le pubbliche amministrazioni, il contratto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione all’INPS oppure delle disposizioni che vietano il ricorso al contratto di prestazione occasionale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative in questione.
In merito ai presupposti e alle modalità operative di fruizione del Libretto Famiglia e di ricorso al contratto di prestazione occasionale, si segnalano la circolare dell’INPS n. 107/2017 e la circolare dell’INPS n. 103/2018.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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