Rimborsi spese nel lavoro autonomo occasionale: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sul regime fiscale

Redazione 16/07/13
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Biancamaria Consales

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 49 del 11 luglio 2013, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio strettamente necessarie per lo svolgimento della prestazione di lavoro, nell’ambito del lavoro autonomo occasionale.

L’Amministrazione finanziaria, dopo aver premesso che il trattamento tributario dei rimborsi spese varia in relazione alla natura del rapporto in base al quale sono svolte, ha posto l’attenzione sullo svolgimento di seminari da parte di docenti e di ricercatori (c.d. invited speakers), cui vengono rimborsati, o anticipati direttamente, le spese per la partecipazione ai seminari stessi.

L’Agenzia ha precisato che non è necessario assoggettare a ritenuta alla fonte tali somme e che, parallelamente, il percipiente non è tenuto ad indicare in dichiarazione le suddette somme. Sottolinea, infatti, che c’è differenza tra la determinazione del reddito di lavoro autonomo e quella del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, in quanto sussiste un diverso criterio di imputazione delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico. Infatti, mentre i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso (art. 54, comma 1 del TUIR), senza, quindi, prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, i redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo specifico (articolo 71, comma 2 del TUIR).

Ne consegue che, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa o l’anticipo delle stesse da parte del committente, si genera un reddito diverso, derivante dal lavoro autonomo occasionale, pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d’imposta.

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