La Corte di cassazione, con la sentenza n. 35513 del 29 settembre 2011, ha confermato una condanna per il reato di mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice (art. 388 del codice penale) nei confronti di una donna, colpevole di aver provocato nel minore il rifiuto di vedere il padre.
Il co. 2 della norma in esame, infatti, incrimina proprio la condotta di chi elude l’applicazione di un provvedimento del giudice civile che concerna l’affidamento di minori.
Nel caso di specie la madre, che aveva indotto la figlia a rifiutare ogni tipo di rapporto o incontro col padre, si giustificava sostenendo che l’uomo era aggressivo e che avrebbe voluto risparmiare alla bambina il trauma di incontri forzati.
La tesi difensiva non è apparsa valida ad avviso dei giudici di legittimità i quali invece hanno evidenziato che «il pesante condizionamento psicologico esercitato dall’imputata sulla minore aveva determinato in costei, come accertato dai servizi sociali, un forte disagio, sino al punto da indurla al rifiuto della figura paterna, atteggiamento certo non riconducibile ad una consapevole capacità di autodeterminazione della minore, che all’epoca della separazione dei genitori aveva solo quattro anni».
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