Il Comune non può impugnare la tariffa dello smaltimento di rifiuti

Redazione 28/09/11
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di Lilla Laperuta

Nell’ordinamento giuridico nazionale non è ammissibile un’azione surrogatoria da parte di un soggetto esponenziale, quale l’ente comunale, ogni volta che il provvedimento impugnato abbia una incidenza diretta ed immediata nella sfera giuridica di altri soggetti giuridici, i quali subiscono soltanto il pregiudizio economico (derivante, nel caso di specie, dalla supposta erronea determinazione delle voci di costo dello smaltimento dei rifiuti). Solo a questi ultimi, dunque, è concessa la facoltà di contestare la determinazione tariffaria relativa alla gestione del servizio.

In tali termini si è espresso il Tar Campania, sez. I, nella sentenza n. 4492 del 26 settembre scorso.

Di norma, nel processo amministrativo, la legittimazione ad impugnare un atto amministrativo deve essere direttamente correlata ad una situazione giuridica sostanziale che si ritenga lesa dal provvedimento. Ciò sta a significare che all’interesse sostanziale deve affiancarsi, quale condizione dell’azione, un interesse processuale, inteso come utilità che il soggetto ricorrente può trarre dall’iniziativa giudiziaria. Deve dunque sussistere un interesse diretto, attuale e concreto del ricorrente all’annullamento dell’atto. Non è infatti ammessa (se non nei casi espressamente previsti) un’azione popolare, ossia un’azione volta ad ottenere un mero controllo oggettivo della legittimità dell’atto amministrativo da parte del giudice, che sarebbe in contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa, ed anche costituzionale, hanno attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa (cfr. sul punto Cons. St., sez. VI, n. 2546/2008).

Il Collegio è dell’avviso che la legittimazione a ricorrere possa spettare al Comune, quale ente esponenziale della comunità municipale, solo nei casi in cui esso agisca a tutela di interessi collettivi, purché si tratti di un interesse differenziato e qualificato che ruoti attorno all’incidenza sul territorio comunale dei provvedimenti impugnati. Nella fattispecie in esame, l’attività di determinazione del costo per tonnellata di rifiuti indifferenziati non si ritiene lesiva della sfera giuridica delle funzioni istituzionalmente individuate dalla legge in capo ai Comuni. Diverso sarebbe stato il caso della legittimazione ad agire a tutela dell’interesse della popolazione alla fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati mediante adeguate misure di organizzazione e gestione, caso in cui è invece ravvisabile una legittimazione dell’amministrazione comunale proprio perché vengono in contestazione le competenze istituzionali del Comune e il modello di gestione del servizio.

La determinazione tariffaria, lungi dall’interferire con la corretta amministrazione del servizio, costituisce invece il presupposto regolatorio dei rapporti patrimoniali intercorrenti fra il cittadino-utente e le amministrazioni titolari del servizio. Non si riscontra pertanto quella peculiare lesione di una comunità territorialmente localizzata che sola può giustificare un intervento dell’ente territoriale.

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