I filmati del vicino non costituiscono interferenze illecite nella vita privata

Redazione 05/07/11
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Con la sentenza n. 25453/2011 la Corte di cassazione ha annullato le due precedenti sentenze di merito con cui venivano condannati un padre ed una figlia per il reato di interferenze illecite nella vita privata.

I due, ad avviso dei giudici di merito, erano colpevoli del reato in quanto avevano effettuato riprese delle attività di una famiglia confinante «captando immagini della vita privata altrui, nelle specie esteriorizzatasi attraverso l’iniziativa edificatoria». Nei suddetti comportamenti era stato ravvisato, peraltro, anche il reato di molestie.

La Corte di legittimità è stata di diverso avviso: condividendo le argomentazioni della difesa ricorrente, che facevano leva sulla circostanza che le riprese fossero state effettuate per documentare un illecito civile commesso, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata «perché il fatto non sussiste».

In particolare, si legge nella sentenza che «anche ad ammettere, sia pure con innegabile forzatura linguistica, che l’attività di costruzione di un muro di confine costituisca, davvero, fatto afferente all’imperscrutabile vita privata altrui, la realizzazione del manufatto in prossimità di un confine postula il rispetto delle prescrizioni civilistiche». Per questo il privato, di fronte ad un possibile diritto leso, ha diritto a documentare con ogni mezzo, compresi i filmati e le riprese fotografiche, l’altrui costruzione: nel giudizio di bilanciamento fra interessi contrapposti deve infatti privilegiarsi la privacy solo se l’attività di ripresa fosse di per sé da considerarsi indebita.

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