Gratuito patrocinio: il pagamento deve intervenire contemporaneamente alla sentenza

Redazione 18/04/16
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È quanto ha affermato recentemente il Tribunale di Milano, sez. IX civile, con il decreto del 22 marzo 2016.

Atteso che il procedimento era stato definito, un avvocato depositava nella medesima udienza un’istanza per la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.

Sul punto, il giudice ha evidenziato che “per effetto della nuova disciplina, il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore” (art. 83 d.P.R. 115 del 2002).

Infatti, quando il giudice chiude il giudizio davanti a sé si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione dei compensi.

Quindi, in mancanza di un’espressa istanza, il magistrato non può liquidare d’ufficio i compensi che spettano agli avvocati delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Per la giurisprudenza prevalente, invero, l’eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale è illegale o comunque abnorme.

Il Tribunale ha, però, precisato che in questi casi il difensore non decade dal diritto al compenso, potendo egli richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento, allegando tutti i documenti all’uopo necessari, come avvenuto nella fattispecie.

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