Gli ordini professionali sono legittimati ad impugnare regolamenti illegittimi

Redazione 04/06/13
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Lilla Laperuta

Gli enti esponenziali di interessi collettivi, quali gli ordini professionali, possono direttamente impugnare gli atti regolamentari illegittimi, prima che questi siano oggetto di specifica applicazione nei confronti dei singoli appartenenti alla

categoria di riferimento, per chiederne l’annullamento, al fine di tutelare interessi omogenei degli appartenenti al gruppo. Richiamando tale indirizzo espresso dal Consiglio di Stato, Commissione speciale, 14 febbraio 2013, n. 00677/2013, il Tar Emilia Romagna, sezione di Bologna, con la sentenza n. 383 del 22 maggio, ha respinto l’eccezione del difetto di legittimazione dell’Ordine professionale ad impugnare gli atti regolamentari dell’ente comunale.

In particolare, in punto di diritto, il tribunale emiliano ha condiviso l’orientamento espresso già dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui l’interesse dell’ordine professionale va riconosciuto anche nell’ipotesi in cui possa configurarsi un conflitto di interessi tra ordine professionale e singoli professionisti in qualche modo beneficiari dell’atto impugnato, che l’ordine assuma invece essere lesivo dell’interesse istituzionalizzato della categoria. È in questa prospettiva che è stata riconosciuta la legittimazione degli Ordini ad agire anche contro procedure di evidenza pubblica, se l’interesse fatto valere è quello all’osservanza di prescrizioni a garanzia della par condicio dei partecipanti, anche nel caso in cui, dalla procedura selettiva, si sia stato avvantaggiato un singolo professionista.

Tale indirizzo, ad avviso del tribunale amministrativo, ben può applicarsi anche nel caso di specie in cui le designazioni dell’Ordine professionale degli architetti, previste per legge, siano state disattese, senza alcuna motivazione, nella composizione della Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio.

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