Giudizio amministrativo, inammissibile dedurre nuove censure in memoria

Redazione 03/10/11
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Con l’atto di memoria difensiva non si possono introdurre nuove censure. Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 2354 pronunciata lo scorso 29 settembre dal Tar Sicilia, sede di Catania, sez.I. La decisione del Collegio si pone in linea con l’indirizzo espresso da giurisprudenza consolidata secondo cui nell’ambito del giudizio amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria, non notificata alla controparte, sia quando esse siano completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, ma anche quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio. Questo perché la ratio sottesa allo strumento della memoria difensiva è quella di affidarvi i il compito di mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame e non anche quella di ampliamento del “thema decidendum” (si veda sul punto Cons. Stato, sez. IV, 15-9-2006, n. 5385 e 10-8-2004, n. 5513). È stato così respinto il ricorso presentato avverso l’ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie realizzate senza titolo. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza di merito la parte ricorrente, erroneamente, e senza buon esito dunque, ha insistito nelle proprie difese rilevando che in ogni caso i lavori non costituivano ristrutturazione edilizia, erano riferiti esclusivamente ad un vano tecnico e qualificabili alla stregua di opere soggette solo a denuncia di inizio attività (Lilla Laperuta)

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