Giudice di Pace, sentenze sempre secondo equità se inferiori 1.100 euro. Appello limitato.

Redazione 11/05/16
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Le controversie dal giudice di pace fino a 1100 euro sono sempre da considerarsi secondo equità e, pertanto, l’appello è possibile solo per violazioni di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o di principi regolatori della materia.  

Lo ha chiarito recentemente il Tribunale di Bari, Sezione II civile, con la sentenza del 13 gennaio 2016, n. 122.

Secondo la giurisprudenza di legittimità “le sentenze rese dal giudice di pace in cause divalore non eccedente i millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all’art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l’inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr. Cass. ord. n. 5287/2012).

Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00, dunque, sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all’equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all’equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità.

In particolare, il rispetto dei principi regolatori della materia non vincola il giudice di pace al rispetto di una regola ricavabile dal sistema, ma è soltanto un argine per evitare lo sconfinamento nell’arbitrio, sicché è onere del ricorrente indicare il principio eventualmente violato dalla regola equitativa enunciata.

E’ da escludere, invece, che l’impugnazione possa risolversi in una critica alla regula iuris concretamente applicata, la quale, invece, può ben rientrare nell’equità formativa (o sostitutiva) del giudice di pace, o consistere in una mera censura al percorso motivazionale adottato nella sentenza impugnata.

Deve concludersi, pertanto, affermando che la generica violazione di legge, senza alcun riferimento ai concreti principi della materia che sarebbero stati violati, non implica un motivo di appello ammissibile ai sensi dell’art. 339 c.p.c.

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