Espletamento di mansioni superiori, l’attribuzione con provvedimento formale è imprescindibile requisito di legittimità

Redazione 27/05/13
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Lilla Laperuta

Non è configurabile l’espletamento di mansioni superiori in assenza di un preventivo atto formale d’incarico. La precisazione proviene dalla terza sezione del Consiglio di Stato nella sentenza, n. 2796 del 23 maggio. Il conferimento di mansioni superiori, oltre all’attivazione delle procedure concorsuali per provvedere alla regolare copertura del posto vacante, richiede altri presupposti di legittimità, quali l’attribuzione con apposito provvedimento formale adottato dal competente organo gestorio.

In particolare con riferimento specifico al personale delle aziende sanitarie locali i giudici di Palazzo Spada richiamano l’art. 29, co. 2, D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, laddove si subordina la possibilità di riconoscere le differenze retributive per l’espletamento fattuale di mansioni superiori al ricorrere delle seguenti tre condizioni, giuridiche e di fatto, operanti in modo concomitante:

a) l’effettivo espletamento delle suddette mansioni per un periodo eccedente i sessanta giorni nell’anno solare;

b) le mansioni devono essere svolte su un posto di ruolo, esistente nella pianta organica, vacante e disponibile;

c) l’incarico deve essere stato previamente attribuito dall’organo gestorio, competente, con una formale deliberazione e da tale deliberazione deve emergere l’avvenuta verifica dei presupposti di cui innanzi, nonché l’assunzione di tutte le relative responsabilità.

Ancora, in mancanza dei riferiti presupposti, il Collegio ritiene che non possa essere utilmente invocato l’art. 36 Cost., il quale esprime un principio che non trova applicazione diretta nel pubblico impiego, concorrendo in quest’ambito altri e diversi principi di pari rilevanza (art. 97 Cost.) attinenti all’organizzazione degli uffici pubblici; né l’art. 2126 cod. civ., che non concerne il diritto al compenso per lo svolgimento di mansioni superiori in via di fatto nel pubblico impiego, ponendo invece il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un contratto nullo o annullabile.

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