Lavoro irregolare: no esclusione automatica dall’emersione

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L’Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale, il 19 marzo, ha fatto sapere che con la sentenza n. 43/2024, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 103, comma 10, lett. c), del d.l. n. 34/2020, nella parte in cui contempla fra i reati che comportano l’automatica esclusione dalla procedura di emersione del lavoro irregolare la previa condanna per il cd. piccolo spaccio.

Indice

1. Un automatismo irragionevole


Per i giudici della Corte Costituzionale è irragionevole e non conforme al principio di proporzionalità far discendere, in modo automatico, il rigetto della domanda di emersione del lavoratore straniero irregolare da una precedente condanna per un reato di lieve entità, piuttosto che dall’accertamento in concreto della sua attuale pericolosità.

2. La dichiarazione di incostituzionalità


Con la sentenza n. 43 depositata il 19 marzo, la Corte costituzionale ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 103, c. 10, lett. c), del d.l. n. 34/2020, nella parte in cui include fra i reati che comportano l’automatica esclusione dalla procedura di emersione del lavoro irregolare la previa condanna per il piccolo spaccio.

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3. Il piccolo spaccio


Viene definito come illecito di ridotta offensività e rientra fra i reati per i quali opera l’arresto facoltativo in flagranza, cioè la regola impiegata dal legislatore (art. 103, c. 10, lett. d), d.l. n. 34/2020) per richiamare reati di minore gravità, ai quali non viene applicato il predetto automatismo.

4. L’indice di pericolosità


I giudici di piazza del Quirinale argomentano che la condanna per il reato di piccolo spaccio non costituisce un indice univoco di persistente pericolosità che giustifichi l’esclusione automatica del lavoratore dalla procedura di emersione. Potrebbe accadere che il lavoratore straniero, tenuto conto del tempo trascorso dalla condanna, dell’espiazione della pena, dell’eventuale percorso rieducativo seguito, della condotta tenuta successivamente e di altri possibili indici probatori, non rappresenti più un pericolo per ordine pubblico e sicurezza.

5. La finalità della disciplina


L’automatismo è stato ritenuto non coerente con la finalità della legge introdotta durante l’emergenza pandemica e ispirata all’istanza di favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone che con il proprio lavoro avevano contribuito, spesso in condizioni di carenza di tutele, ad apportare significativi benefici alla comunità dei consociati nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

6. Cosa succede dopo l’incostituzionalità dell’art. 103, c. 10, lett. c), d.l. n. 34/2020


A seguito della pronuncia n. 43 della Consulta, alla fattispecie del prestatore di lavoro che ha riportato una condanna per il reato di piccolo spaccio, troverà operatività la previsione che lo esclude dalle procedure di emersione del lavoro irregolare solamente se la pubblica amministrazione accerta in concreto l’attuale pericolosità per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato (art. 103, c. 10, lett. d), d.l. n. 34/2020).

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Avv. Biarella Laura

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