Esame di avvocato: la breve durata della correzione non incide sulla valutazione del candidato

Redazione 30/09/11
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La breve durata della correzione delle prove scritte sostenute per l’esame di abilitazione alla professione forense non denota alcuna superficialità da parte dell’operato della sottocommissione e non incide sulla valutazione del candidato.

Con sentenza n. 7514 del 22 settembre 2011, il Tar Lazio si è pronunciato su un ricorso con cui veniva chiesto l’annullamento del provvedimento recante l’esclusione del ricorrente dalla prova orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato.

In particolare, il ricorrente eccepiva che la durata della seduta, nel corso della quale erano stati presi in esame gli elaborati del ricorrente, era stata troppo breve e, pertanto, inidonea ad assicurare un giudizio approfondito e ponderato. Tra l’altro, la superficialità dell’operato della sottocommissione sarebbe emersa anche dal fatto che agli elaborati esaminati nella giornata, sono stati attribuiti identici voti.

Tuttavia, i giudici amministrativi, seguendo un costante indirizzo giurisprudenziale, hanno affermato che non è compito del giudice controllare i tempi medi di correzione delle prove scritte, salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà o illogicità. Inoltre, l’attribuzione dello stesso punteggio a ciascun elaborato denota omogeneità nelle valutazioni e non superficialità. (Biancamaria Consales)

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