Efficacia del patteggiamento nel giudizio civile, la deposizione testimoniale non è sufficiente ai fini del risarcimento

Redazione 02/09/13
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Lilla Laperuta

Con la sentenza n. 19871 del 30 agosto, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sulla validità della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) nel giudizio civile e sulla questione che quella sentenza di applicazione concordata della pena possa costituire di per sé il presupposto per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

In merito il Supremo Collegio ha confermato la decisione di merito di rigettare la domanda di risarcimento avanzata dal ricorrente sulla base del principio di diritto che la sentenza di patteggiamento non fa stato in sede civile, sicché nella fattispecie, ai fini del ristoro, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza del danno lamentato e l’imputabilità alla controparte.

Il patteggiamento, come correttamente ritenuto dal Tribunale, sostengono i giudici di legittimità, unito alla sola deposizione testimoniale della moglie del ricorrente, «non poteva integrare gli estremi di una prova sufficiente, tanto più che la documentazione prodotta dall’odierno ricorrente a dimostrazione dell’entità dei danni asseritamente subiti era successiva di circa quattro anni rispetto ai fatti di causa».

 

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