È riduzione in schiavitù costringere ogni giorno il minore all’accattonaggio. Anche se la «pratica» rientra fra le normali tradizioni del popolo rom

Redazione 03/10/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 37638 del 28 settembre 2012 la Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un rumeno a sei anni di reclusione per il reato di riduzione in schiavitù, per aver lo stesso costretto una bambina di nazionalità rumena a mendicare tutti i giorni e per tutta la giornata.

L’uomo è stato quindi condannato anche per il reato di accattonaggio, essendo le due fattispecie unificate dal vincolo della continuazione.

I giudici di legittimità, condividendo l’orientamento di quelli di merito, hanno ritenuto che la persona offesa sia stata ridotta ad una condizione del tutto assimilabile alla servitù e sottoposta a doveri di obbedienza, mediante l’impiego di maltrattamenti, l’abuso di autorità e l’approfittamento di una situazione di inferiorità fisica e psichica.

«La previsione di cui all’articolo 600 del codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù)», si legge in sentenza, «configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Questo configura un reato di evento a forma vincolata in cui l’evento, consistente nello stato di soggezione continuativa finalizzata a costringere la vittima a svolgere date prestazioni, può essere ottenuto dall’agente alternativamente o congiuntamente, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero attraverso l’approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità ovvero ancora mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona».

Inoltre, la linea difensiva fondata sul rilievo che per i rom l’accattonaggio rappresenti uno stile di vita, non vale ad escludere l’elemento psicologico dei reato: inutile, quindi, invocare ragioni culturali o di costume.

Redazione

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