E’ responsabile la banca per gli investimenti rischiosi non adeguatamente rappresentati alla clientela

Redazione 18/05/11
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La Corte di cassazione, con la sentenza del 16 maggio 2011, n. 10748, ha ribadito la responsabilità della Banca per gli investimenti rischiosi proposti dai suoi venditori ai clienti, in ossequio ai principi della trasparenza e della correttezza nei rapporti con la clientela. Con detta sentenza, infatti, il Supremo Collegio ha respinto il ricorso di due impiegati, che, in qualità di venditori di un noto istituto di credito, avevano proposto ai clienti, in sede di negoziazione di titoli, valorizzazioni elaborate personalmente e non il linea con le quotazioni di mercato, senza avvalersi dei dati risultanti dal sistema informatico della banca e senza rappresentare il rischio relativo alle operazioni aperte.

All’accertamento dell’illecito dei due dipendenti, la Consob aveva irrogato sanzione amministrativa a carico dell’istituto di credito, con facoltà di agire in regresso contro i diretti responsabili. Successivamente, in sede giudiziaria, sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano confermato la misura irrogata e la decisione è stata resa definitiva con la pronuncia della seconda sezione civile della Cassazione, che ha rigettato il ricorso proposto avverso la pronuncia della Corte d’Appello.

Gli Ermellini hanno infatti condiviso l’assunto della Corte d’Appello in base al quale «le valorizzazioni operate dal venditore costituivano violazione degli obblighi concernenti il rapporto con la clientela in quanto esse rappresentavano ai clienti, senza lasciare tracce informatiche negli archivi della banca, consistenze patrimoniali non in linea con le quotazioni di mercato», con la conseguenza di non rendere i clienti adeguatamente informati in ordine al rischio relativo alle operazioni aperte. In particolare, secondo la valutazione della Cassazione, il comportamento del ricorrente integra una violazione del generale dovere di diligenza prescritto dall’art. 21 del dlgs. 58/1998, dal momento che i clienti non venivano messi nelle condizioni di conoscere la reale portata del rischio a cui si esponevano andando a concludere le operazioni interessate. Ciò in dispregio dell’obiettivo di fondo che il legislatore ha inteso perseguire, soprattutto nel settore dei contratti bancari e servizi finanziari, in relazione al quale più forte si manifesta l’esigenza di una effettiva e concreta tutela dei consumatori, di coniugare le esigenze della «trasparenza» delle operazioni e della «correttezza» dei comportamenti. Tale accostamento, in materia finanziaria, si è voluto, in posizione di assoluta preminenza, tra i criteri generali chiamati a presiedere alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui al citato art. 21 t.uf., affinchè sia assicurato ad un tempo l’interesse dei clienti e l’integrità dei mercati (Anna Costagliola).

 

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