È legittimo l’accertamento nei confronti del dipendente per le ritenute non versate dal datore di lavoro

Redazione 16/10/13
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Lilla Laperuta

Lo ha deciso la sezione tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza n. 23121 dell’11 ottobre 2013, laddove ha affermato la legittimità dell’accertamento emesso direttamente a carico del lavoratore per il mancato pagamento della ritenuta d’acconto da parte del datore di lavoro, ancor prima che sia accertata la violazione nei confronti dell’azienda, in quanto obbligato solidale al pagamento dell’imposta sin dall’origine. Il dipendente a sua volta può agire in via di regresso contro il datore di lavoro.

Il Supremo Collegio ha inoltre chiarito che costituisce ritenuta a titolo di acconto quella operata su di un reddito che concorre a formare il reddito complessivo, mentre costituisce ritenuta a titolo di imposta quella operata su di un reddito che non partecipa alla formazione del reddito imponibile complessivo. Non può condividersi, dunque, la considerazione fatta dai giudici di merito secondo cui in presenza di un’unica fonte di reddito costituita da lavoro dipendente le ritenute assumano il carattere di ritenuta definitiva a titolo d’imposta.

Ne consegue che nell’ipotesi di mancato versamento di ritenute su redditi di lavoro dipendente non può trovare applicazione il principio di solidarietà residuale di cui all’art. 35 del D.P.R. 602/1973, riferito alle violazioni riguardanti ritenute a titolo d’imposta.

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