È lecito installare un impianto di sorveglianza sui dipendenti? Sì se hanno prestato il proprio consenso

Redazione 12/06/12
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Biancamaria Consales

Così ha deciso la terza sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 22611 dell’11 giugno 2012, pronunciandosi su di un ricorso presentato dal legale rappresentante di una società che aveva fatto installare, nella propria azienda, un sistema di videosorveglianza composto da quattro telecamere, due delle quali inquadranti direttamente la postazione di lavoro di alcune dipendenti. Per tale condotta era stato ritenuto responsabile della violazione dell’art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

Ricorrendo in cassazione, l’imputata aveva sostenuto che l’impianto di videosorveglianza non poteva essere considerato idoneo a creare una situazione di pericolo e che, tra l’altro, era stata accertata l’esistenza di un documento autorizzativo sottoscritto da tutti i dipendenti, dal quale risultava inequivocabilmente il loro assenso all’esistenza dell’impianto stesso. Dunque, a detta della ricorrente, era da escludere un controllo illecito del datore di lavoro, dal momento in cui, prima dell’installazione, lo stesso aveva chiesto ed ottenuto una liberatoria di consenso; inoltre, il luogo di lavoro era tappezzato di cartelli che indicavano la presenza della videosorveglianza.

Gli ermellini della terza sezione penale hanno ritenuto il ricorso fondato. Essi, partendo proprio dal disposto dell’art. 4 della L. 700/1970, hanno precisato che gli impianti di controllo in ambito lavorativo possono essere installati soltanto “previo accordo con le rappresentanze sindacali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna”.

“Nella fattispecie – si afferma – non può essere negata validità ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori e non solo da una loro rappresentanza. Se è vero che la disposizione di cui all’art. 4 intende tutelare i lavoratori da forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi (RSU o commissione interna), a fortiori tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti”.

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