È inadempiente il datore di lavoro se rifiuta la prestazione del dipendente che, assente per malattia, chiede di riprendere servizio certificando la guarigione

Redazione 20/07/12
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Anna Costagliola

Con la sentenza n. 12501 del 19 luglio 2012, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha affermato che il datore di lavoro non può impedire il rientro dalla malattia al lavoratore che certifica la guarigione. In punto di diritto, la Corte osserva che la condizione di malattia del dipendente costituisce un giustificato impedimento che esclude l’inadempimento dell’obbligo di prestazione lavorativa (art. 2110 c.c.), ma laddove la malattia cessi il lavoratore è tenuto all’adempimento di tale obbligo, per cui sarà inadempiente per mora credendi il datore di lavoro che rifiuti ingiustificatamente la prestazione offerta.

La peculiarità del caso portato all’attenzione della Corte è rappresentata dal fatto che la malattia della dipendente in questione era espressione di un’inidoneità al lavoro inizialmente valutata come permanente. Ciò però non aveva portato l’Agenzia delle Entrate, Pubblica Amministrazione datrice di lavoro, ad adottare un provvedimento di dispensa dal servizio. La dipendente, pertanto, si è assentata dal servizio in una condizione di malattia tout court, sicché, cessata la patologia per il miglioramento delle sue condizioni, non si poneva un problema di riammissione in servizio per revoca del provvedimento di dispensa, mai intervenuto, configurandosi esclusivamente la mera riattivazione dell’obbligo della prestazione lavorativa.

Osserva il Giudice delle legge che l’Agenzia delle Entrate poteva sì verificare la riacquistata idoneità al lavoro della ricorrente prima di riammetterla in servizio, dato che inizialmente era stata certificata la sua permanente inidoneità al servizio da parte dell’azienda sanitaria, ma una volta che la visita collegiale medica aveva accertato il miglioramento delle condizioni di salute della ricorrente (come risultante dal certificato medico dalla stessa prodotto), e quindi la ripristinata idoneità al lavoro, l’Amministrazione non poteva legittimamente rifiutare il rientro al lavoro dalla dipendente.

Risponde, pertanto, a principio di diritto che è inadempiente, per mora credendi, il datore di lavoro che rifiuti la prestazione lavorativa del lavoratore il quale, già assente dal lavoro per malattia, chiede di riprendere la sua attività allegando e documentando la cessazione della malattia stessa ante tempus.

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