È colpevole di estorsione il fotografo che ricatta le vittime minacciando di diffondere gli scatti inerenti alla loro vita privata

Redazione 28/11/11
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A deciderlo è stata la sentenza della Cassazione n. 43317 depositata il 24 novembre 2011.

La vicenda riguardava un noto paparazzo che, secondo l’accusa, era in possesso di fotografie che ritraevano alcuni vip in pose compromettenti; le vittime erano costrette a subire il ricatto consistente nell’acquistare le suddette foto, a prezzi ovviamente esorbitanti, per evitarne la diffusione sui giornali. Si trattava, ovviamente, di foto che potevano comprometterne l’immagine pubblica che, in alcuni ambienti, è fondamentale.

Nel caso di specie le vittime erano calciatori, soggetti, quindi, professionalmente impegnati in attività sportive che avrebbero di certo subito un pregiudizio in seguito alla diffusione di immagini che li ritraevano in pose totalmente opposte a quelle che sono più congeniali a chi deve avere cura costantemente della propria forma fisica.

Inoltre, ad avviso dei giudici di legittimità, la circostanza che il prezzo richiesto per l’acquisto delle foto fosse eccessivo, avrebbe confermato «gli indebiti vantaggi che il possessore di dati personali altrui può ritrarre dall’allargamento della competizione commerciale per l’acquisto del prodotto oltre i limiti di utilizzazione previsti dalla legge».

Precisa infine la Corte di legittimità che in assenza dell’autorizzazione degli interessati, il possessore di immagini inerenti alla vita privata dei soggetti non deve divulgarle, e laddove trasgredisca a questo divieto realizza un abuso punibile ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 196/2003 (cd. Codice della privacy).

La richiesta di denaro nei confronti delle vittime configura invece il reato di estorsione di cui all’art. 629 del codice penale.

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