Divorzio, tenore di vita addio dopo Cassazione: l’assegno di mantenimento è modificabile?

Redazione 11/05/17
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Si è dovuto attendere a lungo, ben 27 anni, prima che anche il nostro ordinamento giuridico recepisse un principio di giustizia già presente nel resto dei Paesi europei, senza il quale il panorama del diritto di famiglia appariva alquanto iniquo, e a tratti retrogrado.

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11504 depositata lo scorso 10 maggio 2017 (per leggerla clicca qui), infatti, ha scalfito l’orientamento consolidatosi fino ad oggi in tema di assegno di mantenimento dovuto in caso di divorzio. Non solo: partendo dal caso di specie, ha avanzato i nuovi principi che devono ispirare la normativa, nonché guidare il giudice nella valutazione dell’an e del quantum debeatur in tutti i casi futuri. E che dire di quelli, invece, già decisi? Sarebbe davvero interessante capire se sia effettivamente possibile riottenere quanto corrisposto indebitamente, alla luce dei nuovi principi che governeranno la materia. Ma procediamo per gradi.

Autoresponsabilità dei coniugi: addio al tenore di vita

L’innovazione principale è costituita dalla scomparsa del c.d. criterio del tenore di vita goduto dall’ex coniuge in costanza di matrimonio, sostituito da quello dell’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso. Ciò, secondo la Corte di Cassazione, appare più conforme alla natura di tipo assistenziale che l’assegno di mantenimento detiene, superando anche la concezione di matrimonio come “stabilizzazione definitiva”.

Il principio imperante, da ora in poi, sarà quello dell’autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi “in quanto persone singole”.

Già nel resto d’Europa, l’eventuale ipotesi del divorzio è regolata da patti prematrimoniali stipulati dai coniugi, assenti però all’interno della legislazione civilistica italiana.

Assegno di Mantenimento: come si liquida?

Dunque, la decisione in merito all’assegno in questione verrà presa tramite due distinte valutazioni: in primis, il giudice accerterà l’an debeatur, alla luce dell’effettiva mancanza di mezzi adeguati, o di possibilità oggettiva di conseguirne, a garantire l’indipendenza economica  e l’autosufficienza dell’ex coniuge richiedente.

Saranno a tal proposito vagliati quelli che gli Ermellini hanno definito i principali indici di autosufficienza economica, ovvero “il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri `lato sensu´ imposti e del costo della vita nel luogo di residenza, inteso come dimora abituale, della persona che richiede l’assegno”; le “capacità e possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo”; e la “stabile disponibilità di una casa di abitazione”.

La prova di ciò verrà conseguita mediante“pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente  medesimo”: sarà la parte richiedente, infatti, a dover osservare l’onere della prova del diritto rivendicato, sempre salvo i diritto all’eccezione e alla prova contraria dell’altro coniuge.

I nuovi indici di Autosufficienza Economica

In secundis, il giudice valuterà il quantum debeatur, sulla base delle condizioni e dei redditi di entrambi i coniugi, nonché del contributo personale ed economico che ciascuno apporta alla vita familiare, nonché il patrimonio comune, anche in riferimento alla durata del contratto matrimoniale. Il principio informatore continuerà ad essere quello della solidarietà economica, ex artt. 2 e 23 Cost., dell’ex coniuge, obbligato alla prestazione dell’assegno nella misura in cui l’altro sia considerabile come persona economicamente più debole.

La domanda che ora gli interessati si pongono è: “Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione ha efficacia retroattiva?”. Si pensi al fatto che per anni e anni numerosi coniugi sono stati costretti a corrispondere un assegno di mantenimento quantificato in relazione al tenore di vita tenuto durante la vita matrimoniale, criterio che sarà abbandonato da oggi in poi nella definizione delle nuove controversie.

Il nuovo orientamento giurisprudenziale ha efficacia retroattiva?

Presumibilmente, sarà possibile incidere sugli assegni di mantenimento già definiti, in quanto ordinariamente questi sono sempre modificabili, a patto che sopravvengano fatti nuovi nella situazione economica e familiare dei due coniugi coinvolti. Bisognerà dunque capire se il sopraggiungere di un diverso orientamento della Corte di Cassazione sia assimilabile ai fatti nuovi cui fa riferimento il codice di procedura civile.

E, in secondo luogo, se l’eventuale incidenza della decisione giurisprudenziale ricada solo sull’entità del futuro assegno, o anche su un eventuale diritto di regresso del coniuge gravato per tutto quanto corrisposto in passato alla luce di un criterio che ormai appare sorpassato. 

 

Sabina Grossi

Redazione

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