Nella sentenza n. 482 dello scorso 14 maggio, il Tar Piemonte ha dichiarato sussistente il diritto di un dipendente pubblico al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2087 c.c., derivante da una caduta verificatasi nelle ore di servizio, a causa dell’assenza del dispositivo antiscivolo sulle scale dell’ufficio.
L’assenza del dispositivo – ad avviso del collegio piemontese – ha agevolato la caduta e tanto integra una violazione dell’art. 2087 c.c., considerato l’onere del datore di lavoro di adottare ogni accorgimento idoneo a prevenire infortuni, tanto più che l’accorgimento in questione è di semplice applicazione come risultante dalle fotografie in atti.
Il danno viene quantificato, secondo le tabelle che tengono conto del concetto allargato di danno biologico, come da ultimo definito nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione; tale liquidazione si ritiene possa essere integralmente satisfattiva delle pretese della ricorrente.
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