Disconoscimento di paternità: sospensione della decorrenza del termine anche per il soggetto che versi in uno stato di grave infermità di mente senza essere interdetto

Redazione 30/11/11
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di Anna Costagliola

Con la sentenza del 25 novembre 2011, n. 322, la Corte costituzionale ha sancito la illegittimità dell’art. 245 del codice civile nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine per l’esercizio dell’azione di disconoscimento della paternità è sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri lo stato di incapacità naturale.

L’azione di disconoscimento della paternità, prevista e disciplinata dall’art. 235 del c.c., è volta a rimuovere lo status di figlio legittimo in contrasto con la presunzione legale di paternità di cui all’art. 231 c.c., in base alla quale chi è nato o concepito in costanza di matrimonio si presume figlio del marito della madre. L’azione sia atteggia in modo diverso a seconda che il figlio sia nato prima o dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio. In tale ultimo caso, infatti, può essere esperita solo se ricorre uno dei casi tassativamente specificati nell’art. 235 c.c., ovvero:

a) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centoottantesimo giorno prima della nascita;

b) se durante tale periodo il marito era affetto da impotenza, anche soltanto di generare;

c) se in tale periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata la marito la propria gravidanza e la nascita del figlio.

Nel contesto del sistema che regolamenta i termini di proposizione dell’azione di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio, la disposizione di cui all’art. 245 c.c. predispone una peculiare garanzia di conservazione del diritto di azione in capo a colui il quale sia stato dichiarato interdetto per infermità di mente, in ragione del fatto che il soggetto si trova nella impossibilità, per l’accertata incapacità di provvedere ai propri interessi, di proporre consapevolmente (conoscendone i presupposti e rappresentandosene coscientemente gli effetti) la propria domanda giudiziale che trae origine dalla scelta di far valere un diritto personalissimo.

La norma censurata fa specifico riferimento allo «stato di interdizione per infermità di mente» e si riferisce unicamente alle ipotesi in cui il soggetto interessato sia giuridicamente incapace per effetto della conclusione del procedimento di interdizione. La Corte rileva, sul punto, la irragionevolezza della previsione di una preclusione dell’esercizio dell’azione di disconoscimento ad un soggetto che non sia a conoscenza di un elemento costitutivo dell’azione medesima. Più volte, nelle sue pronunce, i giudici di legittimità hanno infatti sottolineato come il diritto di azione e i principi costituzionali che presiedono alla tutela giurisdizionale dei diritti vengono irrimediabilmente lesi quando si consente che il termine per il suo esercizio possa decorrere indipendentemente dalla conoscenza dei presupposti e degli elementi costitutivi da cui sorge il diritto stesso.

L’iter argomentativo seguito porta la stessa Corte ad affermare che la tutela approntata dalla norma oggetto di suo sindacato dipende non già dalla formale perdita della capacità di agire del soggetto quale conseguenza della dichiarazione di interdizione, bensì dall’accertamento della sussistenza in concreto di una gravemente menomata condizione intellettiva e volitiva del medesimo, in presenza dei presupposti di cui all’art. 414 c.c. Tuttavia, poiché la inequivoca previsione di cui all’art. 245 c.c. non consente di estenderne la operatività anche nei confronti di un soggetto formalmente capace, la esclusione della praticabilità della garanzia ivi contemplata anche rispetto a chi, sebbene non interdetto, si trovi in analoghe condizioni di abituale infermità di mente che lo rendono incapace di provvedere ai propri interessi determina la lesione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 della nostra Carta. Ciò sia a causa della irragionevole equiparazione del soggetto capace a quello di fatto incapace, sia a causa della irragionevole diversità di trattamento riservata a soggetti che versino in un’identica situazione di abituale grave infermità di mente, che preclude in entrambi i casi la conoscenza dei fatti costitutivi dell’azione in esame.

La Corte conclude, pertanto, nel senso della illegittimità dell’art. 245 c.c., nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine per la proposizione dell’azione di disconoscimento della paternità rimane sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene formalmente non interdetto, versi in condizioni di abituale infermità di mente. Naturalmente, l’estensione della garanzia della sospensione varrà solo per quei soggetti incapaci naturali rispetto ai quali, non già sulla base di una presunzione, bensì in ragione di prove offerte, acquisite e valutate dal giudice, sia stato accertato lo stato di abituale grave infermità mentale, ossia che susssistono quegli stessi presupposti richiesti dal’art. 414 c.c. per la dichiarazione di interdizione, e fino a quando sia stato ugualmente provato il venir meno dello stato di incapacità. Anche per l’incapace naturale deve valere, infatti, la medesima regola della corrispondenza della durata della sospensione della decorrenza del termine alla situazione di effettiva incapacità del soggetto che ne beneficia.

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